Dal prossimo 1° aprile scatterà l’obbligo di inviare telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati dei corrispettivi relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi erogati tramite distributori automatici.

Ricordiamo che l’obbligo, introdotto dall’art. 2, comma 2 del D.Lgs. 127/2015, originariamente previsto con decorrenza 1° gennaio 2017, è stato posticipato al 1° aprile p.v. dal DL 193/2016 – Decreto collegato alla legge di bilancio 2017 (Vedi Circolare del 4 Novembre 2016, n.7).

In questa sede preme precisare che, come ricordato dalla Risoluzione 21 dicembre 2016, n. 116/E, l’obbligo in oggetto non scatta per tutti, ma solo per i contribuenti che erogano beni o servizi tramite distributori automatici dotati di determinate caratteristiche tecniche, individuate con Provvedimento direttoriale n. 102807 del 30 giugno 2016, quali:

  1. una o più periferiche di pagamento;
  2. un sistema master, ossia un sistema elettronico di pagamento dotato di CPU e memoria, capace di raccogliere i dati delle singole periferiche di pagamento e memorizzarli;
  3. un erogatore di prodotti e servizi;
  4. una porta di comunicazione capace di trasferire digitalmente i dati ad un dispositivo atto a trasmettere gli stessi al sistema dell’Agenzia delle entrate.

Diversamente, i soggetti che, alla data del 1° aprile 2017, non dispongono di distributori automatici dotati delle sopraelencate caratteristiche e, in particolare, risultano privi della porta di comunicazione, non saranno tenuti ad adeguare i loro macchinari poiché per loro gli obblighi richiamati decorreranno da data ancora da definirsi tramite Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.

Tale previsione risponde alle esigenze manifestate dal mondo delle imprese, di cui la CNA si è fatta portavoce, ed evita loro, per il momento, il sostenimento di considerevoli costi di adeguamento degli apparecchi in uso.