L’Agenzia delle Entrate chiarisce che i professionisti che effettuano prestazioni verso la pubblica amministrazione, non sono soggetti allo split payment (Circolare Ag. Entr. 19 febbraio 2015, n. 6/E par. 8.7). La Legge di stabilità 2015 esclude dalle nuove regole del versamento dell’Iva tutte le prestazioni soggette a “ritenuta alla fonte a titolo d’imposta sul reddito”. Secondo l’amministrazione finanziaria rientrano nell’esclusione anche i compensi soggetti a ritenuta a titolo d’acconto, cioè quelli relativi alle parcelle emesse dai professionisti.
E’ evidente che la norma della legge di stabilità, così come chiarita dall’Agenzia delle Entrate, ha inteso escludere dallo split payment tutti quei compensi che subiscono già un controllo fiscale indiretto da parte della Pubblica Amministrazione (PA) nella denuncia dei compensi erogati, attraverso la trasmissione del modello CU e, poi, nella dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770).
Condividendo lo spirito della norma di evitare doppi controlli, riteniamo che da marzo, in concomitanza con l’entrata in vigore dell’obbligo della fatturazione elettronica per tutti corrispettivi relativi alle operazioni con la PA, si debba arrivare all’abrogazione dello split payment anche per le imprese.
E’ evidente, infatti, che da tale data, l’Agenzia delle Entrate, attraverso le fatture elettroniche di cui viene immediatamente in possesso, ha la possibilità di controllare, in tempo reale, il corretto versamento dell’Iva da parte delle imprese.