Le parti sociali del settore, unitariamente, il 1° febbraio scorso avevano inoltrato al Ministero del Lavoro una serie di richieste di chiarimenti. Vedi la News:
Le parti sociali del settore edile scrivono al Ministro Poletti per sollecitare correzioni alle nuove norme in materia di CIGO
e Lettera congiunta al Mininistro del Lavoro sulla normativa CIGO del 1° febbraio 2017
Nella allegata risposta, pervenuta in data odierna, il Ministero ha accolto positivamente almeno due delle tre richieste a suo formulate:
– Rispetto alla questione dell’onere, impropriamente posto, in alcune realtà, a carico delle aziende richiedenti la CIGO per eventi meteo, di allegare alla propria relazione tecnica i relativi bollettini meteo il Ministero ritiene opportuno che l’INPS acquisisca d’ufficio i predetti bollettini meteo rilasciati dagli organi accreditati.
– Rispetto all’aliquota della contribuzione da applicare al personale apprendista, chiarisce che ritiene che “detta aliquota debba essere applicata in misura diversa a seconda che l’apprendista svolga mansioni di operaio o di impiegato”.
– Sulla terza questione, relativa all’anzianità di effettivo lavoro che deve essere posseduta dal lavoratore per accedere al trattamento di integrazione salariale ordinario, il Ministero ritiene che , poiché l’INPS ha previsto che i cantieri edili sono qualificabili come unità produttiva solo nel caso in cui abbiano una durata di almeno 30 giorni, ne consegua che il requisito dei 90 giorni di effettivo lavoro richiesto dalla normativa sia comunque necessario, ma che, ove la manodopera sia impegnata su più cantieri, per i “cantieri aventi una durata inferiore a 30 giorni, l’unità produttiva di riferimento [cui è collegato il calcolo dei requisiti necessari – Nd.R.] resta la sede dell’impresa da cui i lavoratori dipendono, con riguardo alla quale andrà, dunque, verificata la sussistenza del requisito”.
Posssiamo dichiararci complessivamente soddisfatti dei chiarimenti ottenuti, i particolare sui primi due punti.
Sul terzo ci pare sia necessario qualche ulteriore chiarimento, se del caso a livello normativo, per evitare che il personale impiegato -nel settore la stabilità del lavoro è strutturalmente diversa rispetto al resto dell’economia- possa avere serie ed ingiustificate difficoltà ad utlizzare questo importante strumento di tutela, del tutto peculiare, per le costruzioni che proprio per questo contribuiscono alla gestione CIGO con un’aliquota molto più alta degli altri settori.