Il decreto intervene poi in materia di imprese in di fallimento o liquidazione coatta amministrativa con esercizio provvisorio che si considerano regolari con riferimento agli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Casse edili scaduti anteriormente alla data di autorizzazione all’esercizio provvisorio, ed in amministrazione straordinaria, le quali si considerano regolari con riferimento ai debiti contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Casse edili scaduti anteriormente alla data del decreto di apertura della procedura suddetta.