Il Ministero dell’Ambiente ha chiarito le modalità d’applicazione dell’art. 184-quater del D.Lgs.152/06, riguardante l’utilizzo dei materiali di dragaggio.
In particolare, per permettere la classificazione come “materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto” le operazioni di recupero dei materiali devono rispettare integralmente il disposto della legge, anche nel caso in cui le operazioni siano effettuate direttamente nel sito o ciclo produttivo da cui derivano i materiali di dragaggio.
La procedura prevede, inoltre, la redazione di una dichiarazione di conformità, che dovrà essere compilata al termine delle operazioni di recupero, prima delle verifiche previste da parte delle autorità competenti.
Solo dopo la redazione della dichiarazione e l’effettuazione di tale verifica i materiali potranno classificarsi, e quindi essere gestiti, come non rifiuti.
Riferimento: Ministero Ambiente, interpello n. 76963 del 12/5/2023