È stato prorogato al 31/12/2023 il termine ultimo entro cui potranno essere sostenute spese per interventi che godono del Superbonus (Eco e/o Sisma) nella misura 110%, in riferimento alle c.d. “villette”, ossia edifici unifamiliari ed edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti e autonomi.
Il nuovo termine sostituisce il precedente che era stato fissato al 30/09/2023 dal D.L. n. 11/2023 (Decreto “Cessioni”).
Resta ferma la necessità di aver raggiunto uno stato avanzamento lavori del 30% dell’intervento complessivo, nel cui computo possono anche essere compresi interventi non agevolati con il Superbonus ma con altri bonus edilizi oppure esclusi da ogni agevolazione.
In sintesi, pertanto, il Superbonus “villette” 110% spetta:
- sulle spese che sono state sostenute entro il 30/06/2022 indipendentemente dal completamento di almeno il 30% dei lavori entro il 30/09/2022;
- sulle spese sostenute tra il 1°/07/2022 e il 31/12/2023, in riferimento a interventi che possono essere iniziati anche dopo il 30/06/2022, ma a condizione che sia raggiunto un SAL del 30% dei lavori complessivi al 30/09/2022.
Riferimenti: Art. 24, D.L. n. 104/2023 (Decreto “Omnibus”)