Chiarimento sulla proroga del contratto oltre il termine di durata originariamente previsto nei contratti pubblici
Il TAR Campania, con Sentenza 02200/2024 pubblicata il 4 aprile 2024, ha chiarito la distinzione cruciale tra opzione di proroga e proroga tecnica nei contratti di appalto, delineando chiaramente – anche alla luce del nuovo Codice dei contratti pubblici commi 10 e 11 dell’art. 120 – le condizioni e le procedure applicabili a ciascun tipo di proroga.
Come rilevato dai giudici amministrativi, si tratta di due ipotesi distinte. In particolare, l’opzione di proroga deve essere prevista appositamente nel bando e nei documenti di gara e, se esercitata dalla stazione appaltante, obbliga l’appaltatore ad eseguire le prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni stabiliti dal contratto o, se invece specificamente previsto nei documenti di gara, alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante.
Diversamente, la proroga tecnica è resa necessaria da situazioni eccezionali, dalle quali derivino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della nuova procedura di affidamento. In tale caso è consentita, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, la proroga del contratto con l’appaltatore uscente qualora l’interruzione delle prestazioni possa determinare situazione di pericolo per persone, animali, cose, oppure per l’igiene pubblica, oppure nell’ipotesi in cui l’interruzione della prestazione dedotta nella gara sia idonea a determinare un grave danno all’interesse pubblico che è destinata a soddisfare, venendo esplicitamente esclusa la possibilità per le stazioni appaltanti di applicare prezzi più favorevoli.
Ad ulteriore chiarimento dei profili distintivi intercorrenti tra le due tipologie di proroghe, si precisa che mentre l’opzione di proroga non incontra limiti temporali, salvo quelli stabiliti nel contratto da cui origina il quale già deve preventivamente stabilire condizioni e termini della opzione di proroga (con modalità proporzionate all’oggetto del contratto e capaci di escludere pregiudizi alla leale concorrenza nel mercato economico di riferimento) tali che i partecipanti alla gara siano posti in grado di presentare un’offerta economica che comprenda anche l’eventuale periodo di proroga, la proroga tecnica è consentita per il tempo strettamente necessario alla conclusione della nuova procedura di affidamento.
Infine, la sentenza precisa che in alternativa alla proroga tecnica, è consentita la stipula della c.d. proroga ponte, qualora, scaduta l’efficacia di un contratto ed avviate concretamente e formalmente le procedure per l’espletamento della nuova selezione pubblica, si renda necessario garantire la prosecuzione del servizio o della fornitura per tutto il tempo utile al completamento delle stesse.
Allegato: sentenza TAR Campania