La lettera inviata al vice ministro dell’Economia, Maurizio Leo, e firmata da CNA insieme a Confartigianato, Casartigiani, Confcommercio e Confesercenti, trova ampio risalto sul Sole 24Ore. CNA e le altre organizzazioni hanno chiesto al vice ministro di correggere il tiro sul concordato valutando per i soggetti Isa che aderiranno al concordato preventivo biennale, sia quelli che scontano la progressività Irpef, sia i soggetti Ires tassati ad aliquota del 24%, la possibilità, su base opzionale, di poter applicare sul differenziale fra il reddito dichiarato e quello “normalizzato” a 10, sia applicabile una tassazione ad imposta sostitutiva (Irpef, addizionali regionali e comunali e Ires).

In questo modo, hanno sottolineato le associazioni di categoria in una lettera da tempo recapitata a Leo, troverebbero meno contrarietà eventuali richieste di maggiori imponibili particolarmente elevate, garantendo un maggior successo all’operazione. L’imposta sostitutiva potrebbe essere graduata in base al punteggio ed alla somma richiesta: più alto è il punteggio più bassa l’aliquota; sul differenziale l’imposta sostitutiva potrebbe essere graduata per scaglioni.

CNA e le altre organizzazioni inoltre, tra le correzioni da apportare, chiedono anche di accendere un faro sulla gestione delle perdite. A partire dalla cancellazione del vincolo dell’importo minimo di 2.000 euro di reddito e del valore della produzione tassabile. In questo modo, scrivono le associazioni, le perdite maturate a seguito dei componenti straordinari non considerati nella stima assumerebbero rilievo fiscale. In ogni caso, anche in presenza del vincolo, va chiarito che le perdite non sono “bruciate” e, fermo restando il vincolo dei 2.000 euro, le stesse sono riportabili nel rispetto delle ordinarie regole.

Le associazioni, poi, ritengono necessario ridurre lo scostamento di reddito e di valore della produzione che legittima l’uscita dal concordato dal 50% al 30% e che le cause di non normale esercizio dell’attività già previste ai fini Isa possano essere valorizzate nel decreto attuativo a giustificazione dell’uscita dall’impegno concordatario.

Il maggior imponibile accertato superiore al 30% che determina la decadenza dal concordato deve essere frutto di un accertamento di natura analitica e non deve scaturire da ricostruzioni analitico-induttive basate su presunzioni semplici, ancorché gravi, precise e concordanti.

In attuazione della legge delega, nel regime premiale Isa per i soggetti che non aderiranno al concordato e presentano comunque voti superiori a 8, andrebbe sperimentata una tassazione ridotta del reddito. Per i redditi d’impresa e di lavoro autonomo soggetti agli Isa che evidenziano un punteggio superiore ad 8, risulterebbe utile, infatti, prevedere un nuovo sistema di tassazione dei redditi che punti a premiare l’efficienza e la fedeltà fiscale in modo automatico all’aumentare del reddito dichiarato.