Il MIT ha chiarito con parere 2661 del 18 luglio 2024 che il principio di rotazione negli affidamenti costituisce principio generale ed inviolabile degli affidamenti nei contratti sottosoglia, non superabile neppure per ragioni di economicità.

La risposta è giunta a seguito del quesito posto da una stazione appaltante che chiedeva di poter superare i limiti posti dall’art. 49 del d.lgs. 36/2023 e derogare al divieto di affidamento al contraente uscente per ragioni di economicità.

Il servizio giuridico del ministero delle Infrastrutture ribadisce la difesa della concorrenza nell’assegnazione degli appalti confermando una stretta lettura della norma relativa al principio di rotazione degli affidamenti, superabile solo in casi motivati per ragioni dipendenti alla struttura del mercato, effettiva assenza di alternative ed accurata esecuzione del precedente contratto che siano tutte – e non alternativamente – ricorrenti, come affermato con altro parere 2624 del 21 giugno 2024, laddove la priorità del principio di rotazione rispetto al principio di economicità salvaguarda la stazione appaltante anche da eventuali censure di danno erariale.