Ricci a Radio24: la revisione è un problema di sicurezza

Il Decreto Legislativo n. 103/2024 entrato in vigore lo scorso 2/8/2024 ha l’obiettivo di razionalizzare i controlli sulle attività economiche, programmando i controlli basati sul livello di rischio delle attività economiche.

Anche i controlli relativi alla salute e sicurezza dei lavoratori ed alla tutela dell’ambiente rientrano nel sistema di identificazione e valutazione del livello del rischio basso dell’attività economica.

Il sistema di identificazione del livello del rischio viene adottato per indirizzare i controlli prioritariamente su imprese a rischio alto.

Il sistema di identificazione del rischio basso è su base volontaria e permetterà alle imprese di essere sottoposte a controlli con frequenza non inferiore ad un anno.

Per la determinazione del rischio basso, che sarà certificato con un apposito bollino, dovranno essere valutati alcuni parametri e indicatori:

  • il possesso di almeno una certificazione del sistema di gestione, rilasciata da un organismo di certificazione accreditato;
  • il possesso di altre certificazioni, sempre rilasciate da organismi accreditati, riconducibili all’ambito ESG;
  • l’esito dei controlli subiti nei precedenti tre anni di attività;
  • il settore economico in cui opera il soggetto controllato;
  • le caratteristiche e la dimensione dell’attività economica svolta dal soggetto controllato.

Sarà compito dell’ente italiano di normazione (Uni), in accordo delle Amministrazioni, definire norme tecniche o prassi di riferimento per definire il livello di rischio basso. Sulla base di queste valutazioni sarà rilasciato un Report certificativo del rischio basso da parte di organismi accreditati presso l’Organismo nazionale di accreditamento riconosciuto e firmatario degli accordi di mutuo riconoscimento dell’Associazione di cooperazione europea per l’accreditamento.

Si specifica che, per alcune violazioni meno gravi e di carattere formale è stato introdotto l’obbligo dell’adeguamento previa diffida amministrativa, per consentire agli imprenditori in buona fede di sanare le proprie posizioni, con riferimento a infrazioni che non recano danno all’interesse pubblico. Le violazioni di sicurezza sul lavoro sono però escluse dai casi in cui si potrà applicare questa procedura di diffida.