Una risposta ad interpello recentemente pubblicata conferma che anche in presenza di sismabonus ordinario al 50%, in caso di omesso deposito della c.d. “asseverazione preventiva” (Allegato B) al titolo edilizio o comunque “prima dell’inizio dei lavori”, ai sensi dell’art. 3 comma 3 del DM 58/2017, la violazione possa essere sanata con l’istituto della remissione in bonis di cui all’art. 2, comma 1 del DL 16/2012.
Per quanto riguarda invece le c.d. “attestazioni di conformità” (Allegati B-1 e B-2) previste dal comma 4 dell’art. 3 del DM 58/2017, invece, è sufficiente che risultino depositate al momento dell’esercizio in dichiarazione del diritto alla detrazione, senza la necessità di ricorrere all’istituto della remissione in bonis.
Il caso riguarda l’omessa presentazione dell’“asseverazione preventiva” cioè l’asseverazione di efficacia degli interventi ai fini della riduzione del rischio sismico che va predisposta, a cura del progettista strutturale, su modello conforme all’Allegato B del DM 58/2017. Tale documento va depositato insieme alla segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire allo sportello unico competente, al più tardi prima dell’inizio dei lavori.
L’ asseverazione è obbligatoria ai fini del beneficio dell’agevolazione del cd. “sismabonus” di cui all’art. 16 del DL 63/2013.
Con la norma di cui all’art. 2-ter, comma 1 lett. c) del DL 11/2023, è stato chiarito che, versando la sanzione minima di 250 euro, è possibile sanare l’omesso deposito avvalendosi dell’istituto della remissione in bonis di cui all’art. 2, comma 1 del DL 16/2012. Tale norma, però, fa riferimento unicamente al sismabonus all’85% e al supersismabonus senza citare i commi relativi al sismabonus ordinario, al 50 per cento.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che: “Posto che la documentazione di cui all’articolo 3 del decreto ministeriale n. 58 del 2017”, cioè l’allegato B, “deve essere predisposta dai tecnici abilitati anche nel caso di interventi che danno diritto alla detrazione di cui all’articolo 16, commi 1 bis e 1 ter del decreto legge n. 63/2013”, cioè il sismabonus ordinario al 50%, “è comunque consentito il ricorso alla remissione in bonis per sanare l’omessa presentazione dell’allegato B e, conseguentemente, fruire di detta agevolazione fiscale”.
La remissione in bonis deve essere effettuata entro «la prima dichiarazione dei redditi nella quale deve essere esercitato il diritto a beneficiare della detrazione della prima quota costante dell’agevolazione».
Nel caso in cui si opti per la cessione del credito relativo alla detrazione spettante o per il c.d. “sconto sul corrispettivo”, di cui all’art. 121 del DL 34/2020, l’Agenzia delle Entrate precisa che la remissione in bonis deve avvenire prima della presentazione della comunicazione di opzione.