Con un interpello, il Ministero dell’Ambiente ha fornito chiarimenti in merito a due aspetti inerenti interventi di bonifica di siti contaminati.
Bonifica da inquinamento diffuso
Il primo caso riguarda l’individuazione del soggetto responsabile della bonifica di siti colpiti da inquinamento diffuso, cioè da inquinamento causato da fonti diffuse e non riconducibili ad una singola origine.
Con l’interpello viene indicato che non essendo possibile accertare la connessione tra l’attività di uno o più soggetti e l’inquinamento rilevato, non è possibile imputare la bonifica ad un soggetto responsabile. Pertanto gli interventi di bonifica sono interventi pubblici con oneri a carico della Pubblica Amministrazione, ed in particolare della Regione che dovrà poi individuare i soggetti attuatori della bonifica.
Oneri reali per contaminazione acque sotterranee
Gli oneri reali sono strumenti per recuperare le spese sostenute dall’Amministrazione e si applicano per evitare l’arricchimento del proprietario del sito contaminato. La Regione Toscana ha richiesto chiarimenti al Ministero dell’Ambiente su questi oneri, soprattutto quando non si può identificare un responsabile dell’inquinamento. Anche in caso di contaminazione delle acque sotterranee, questi oneri sono applicabili secondo il Consiglio di Stato. La bonifica deve riguardare tutte le matrici ambientali e, se non c’è un responsabile, i proprietari possono essere obbligati a pagare entro il valore di mercato del sito, potendo poi rivalersi sul responsabile. Pertanto, anche nel caso di interventi immobiliari occorre effettuare la bonifica delle acque sotterranee soggiacenti al sito interessato dall’intervento, anche nel caso in cui il suolo non risulti contaminato. Conseguentemente, anche in caso di bonifica delle sole acque sotterranee occorre versare gli oneri reali, che saranno registrati nei registri immobiliari.
Riferimento normativo: Ministero Ambiente interpello n.181754/2024