L’Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello comunicazioni per i regimi di tonnage tax, consolidato, trasparenza e per l’opzione IRAP, utilizzabile anche da coloro che trovandosi nel primo anno di attività o avendo mutato la forma societaria in essere nell’annualità precedente non hanno l’obbligo di presentazione della dichiarazione redditi/Irap.
In tal modo viene definitivamente superata la questione a suo tempo sollevata dalla CNA e, comunque già risolta dall’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione del 14 settembre 2015 n. 80/E che consentiva ai contribuenti interessati di effettuare l’esercizio dell’opzione nell’anno corrente, utilizzando il vecchio modello di comunicazione entro il temine di presentazione della dichiarazione annuale (vedi la News del 15 settembre 2015).
A ben vedere, dunque, il nuovo modello supera tale difficoltà tenendo in debito conto le società neo costituite o trasformate che non possono utilizzare il modello Unico di dichiarazione, ma lascia ancora aperti spazi ad eventuali incertezze operative (vedi istruzioni al modello).
Nelle istruzioni al modello viene, infatti, indicato che la comunicazione in oggetto può essere presentata dalle società neocostituite o trasformate “entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale”.
Tale precisazione non tiene conto delle ipotesi di inizio attività o di operazioni straordinarie successive alla data di presentazione della dichiarazione annuale fissata al 30 settembre. Seguendo una un’interpretazione letterale della norma e sentita l’Agenzia delle Entrate per le vie brevi, tali soggetti dovranno comunicare la scelta adottata direttamente nella dichiarazione annuale relativa all’anno di inizio attività entro il 30 settembre dell’anno successivo, qualora con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare.
Al contrario, qualora il soggetto, ad esempio, avesse iniziato l’attività sempre dopo il 30 settembre 2015 e non avesse un periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, per cui il termine di presentazione della dichiarazione scadesse dopo il 30 settembre, dovrà comunicare l’opzione al nuovo regime, comunque entro il 30 settembre 2016, utilizzando il modello appena approvato.