Nel pomeriggio di ieri l’Agenzia delle Entrate ha emanato la circolare illustrativa del nuovo regime naturale di determinazione del reddito d’impresa secondo il criterio di cassa, delle imprese individuali e delle società di persone in contabilità semplificata.
Si tratta, conviene ricordarlo, delle imprese personali che dichiarano un ammontare di ricavi non superiore a 400.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero di 700.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività. Sulla base degli ultimi dati resi disponibili dal MEF si tratta di circa 2,220 milioni di soggetti tra imprese individuali e società di persone.
La Circolare 13 aprile 2017, n. 11/E, conferma che si tratta di un regime naturale, ossia applicabile senza alcuna opzione, e che non si tratta di un regime di cassa puro “bensì un regime “misto” cassa – competenza.”
Pertanto il reddito delle imprese in contabilità semplificata, dal 2017, è costituito “dalla differenza tra l’ammontare dei ricavi percepiti nel periodo di imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività d’impresa”. Le spese che seguono il criterio di cassa, dettagliate nella circolare, in generale, sono quelle diverse da quelle per le quali l’articolo 66 del TUIR richiama l’ordinaria disciplina prevista dal testo unico facendo riferimento a precisi articoli.
L’agenzia delle entrate interviene anche per chiarire il momento nel quale un ricavo si ha per incassato ed un costo si ha per pagato, in caso di transazioni poste in essere con strumenti di pagamento diversi dal denaro contante, ritenendo applicabili i chiarimenti resi in merito all’individuazione del momento di rilevanza fiscale dei compensi “percepiti e le spese “sostenute” nell’ambito dei redditi di lavoro autonomo.
Nell’esaminare i vari componenti negativi di reddito che seguono il criterio di competenza, l’Amministrazione finanziaria si sofferma, in particolare, sull’articolo 108 del TUIR che disciplina i criteri di deduzione degli oneri pluriennali, portando alla ribalta un problema normativo sorto alla luce delle modifiche al TUIR apportate dal D.Lgs n. 139/2015. Il decreto, infatti, non tenendo conto che le imprese personali e, in particolare, le imprese in contabilità semplificata, non sono tenute alla redazione ed all’approvazione di un bilancio di esercizio civilistico, ha fatto perdere i criteri generali di deducibilità fiscale previsti per gli oneri pluriennali. Questo è stato portato alla ribalta dall’Agenzia delle entrate quando sostiene espressamente che per individuale la natura pluriennale delle spese (ad esempio, costi di impianto, spese di sviluppo e altri costi simili) occorre fare riferimento alla definizione generale di onere pluriennale prevista dall’OIC 24, ossia dai principi contabili.
Tuttavia viene anche indicato che qualora le spese secondo i principi contabili, siano deducibili integralmente nell’esercizio ai fini della corretta imputazione temporale del componente negativo, rileva il criterio di cassa, come nel caso delle spese di pubblicità e le spese di ricerca (di base e applicata).
La circolare mette in risalto anche il secondo problema, sempre di rango normativo, della disciplina del regime di cassa, ossia la mancata possibilità di riportare le perdite oltre l’esercizio nel quale la perdita stessa è stata generata. Infatti, viene sottolineato che le rimanenze finali dell’anno precedente a quello di entrata nel regime, generalmente quelle relative al 2016, sono integralmente deducibili dal reddito d’impresa relativo al primo anno di applicazione del criterio di cassa. Questo determinerà sicuramente una perdita con riferimento all’anno 2017 per moltissime imprese che, in assenza della possibilità di riportarla in avanti verrebbe persa.
Entrambi i problemi normativi sono stati evidenziati dalla CNA da tempo nelle sedi opportune. CI attendiamo delle risposte in sede di conversione del decreto legge approvato dal Consiglio dei ministri del 12 aprile 2017, in cui è contenuta la manovra correttiva dei conti pubblici.
L’Agenzia delle entrate, in fine, come auspicato dalla confederazione, sottolinea che le imprese che hanno optato per la tenuta della contabilità ordinaria sia per l’anno 2016 e, tenuto conto del fatto che i chiarimenti sono stati emanati in corso d’anno, anche quelle che hanno rinnovato l’opzione tacitamente per l’anno 2017, possono revocare tale scelta nel 2018 per applicare il regime semplificato.
Inoltre, per gli stessi motivi, coloro che hanno optato per il regime semplificato, pur avendo i requisiti per applicare il regime forfetario, possono revocare la scelta effettuata e applicare il regime forfetario dal 1° gennaio 2017.