Dopo tante richieste ed incontri, proprio questo pomeriggio, è stata emanata la circolare dell’Agenzia delle entrate (vedi Circ. Agenzia entrate 25 settembre 2014, n. 28/E). Nella circolare, oltre a ricordare chi sono i soggetti che possono rilasciare il visto di conformità e quali sono i requisiti loro richiesti, l’Agenzia delle entrate entra nel merito delle varie questioni poste dalla CNA. Senza entrare nei dettagli delle soluzioni indicate, per cui si rinvia alla circolare ed allo specifico approfondimento di CNA-interpreta, si vuole sottolineare che, sebbene per alcuni aspetti, limitatamente alle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013 (generalmente UNICO-2014), sono state accolte tutte le proposte di semplificazione sottolineate dalla CNA unitamente a Confartigianato e già diffuse a tutte le sedi territoriali. In particolare:
1) l’oneroso controllo contabile può essere evitato, qualora l’emersione del credito emerge da uno o più dei seguenti casi: “a) duplicazioni di versamento; b) errato versamento di ritenute; c) crediti d’imposta d) imposte sostitutive; e) eccedenze dell’anno precedente relativamente alla verifica dell’esposizione del credito nella relativa dichiarazione”. In questi casi, infatti, il controllo può essere limitato a uno o più di questi elementi da cui scaturisce il credito. Resta comunque ferma la verifica della liquidazione della dichiarazione nonché la corretta tenuta e conservazione delle scritture contabili (vedi pagina 14) (vale solo per UNICO-2014);
2) nelle ipotesi in cui occorre effettuare il controllo contabile, lo stesso sarà limitato ai documenti di importo superiore al 10 per cento dell’ammontare complessivo dei componenti negativi(vale solo per UNICO-2014);
3) il superamento del limite dei 15 mila euro deve essere posto in essere per singolo tributo a prescindere dal fatto che emerga dalla medesima dichiarazione (vedi esempio a pagina 16);
4) sono esclusi dall’obbligo di apposizione del visto di conformità i crediti il cui presupposto non sia direttamente riconducibile alle stesse imposte quali, ad esempio, i crediti aventi natura strettamente agevolativa [credito d’imposta a favore degli autotrasportatori per il consumo di gasolio (Caro petrolio), credito d’imposta per nuovi investimenti nelle aree svantaggiate di cui alla legge n. 296 del 2006, credito d’imposta per l’acquisto e la rottamazione di autoveicoli, istituito dall’articolo 17-decies del decreto-legge 26 giugno 2012, n. 83, etc.] (vedi pagina 17 della circolare)
La nostra azione continuerà per assicurare che le limitazioni previste nei punti elenco 1) e 2) siano confermate anche per gli anni a venire. Questo per limitare i danni in termini di maggiori oneri amministrativi, arrecati all’economia delle imprese da quest’adempimento che da sempre giudichiamo inutile. E’ evidente che più i controlli finalizzati al rilascio del visto di conformità sono complicati e pervasivi, più alti saranno i costi che saranno richiesti alle imprese per il suo rilascio.
Se, come sembrerebbe, dal prossimo anno si dovranno controllare tutti, uno ad uno, tutti i documenti relativi sia ai componenti positivi che negativi di reddito, a prescindere dal loro importo (al limite anche l’acquisto di una matita), si intuisce facilmente che con molta probabilità, in alcune ipotesi, il rilascio del visto di conformità potrebbe costare ai contribuenti anche migliaia di euro.