Rilevanti le misure fiscali disposte dalla legge di stabilità 2016 per le retribuzioni premiali e per lo sviluppo del welfare aziendale, inteso come attribuzione di opere, servizi e somme sostitutive (c.d. benefit) di rilevanza sociale.

Si assiste, infatti, per il 2016 alla reintroduzione di un sistema di tassazione agevolata, consistente nell’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali del 10% per i premi di risultato del settore privato entro il limite di importo di 2.000 euro lordi elevato a 2.500 euro per le aziende che coinvolgono i lavoratori nell’organizzazione del lavoro con reddito inferiore a 50 mila euro, ricalcando la struttura delle misure già predisposte in passato, ma con importanti elementi di novità.

Le novità di quest’anno prevedono l’estensione del beneficio alla partecipazione agli utili da parte dei lavoratori e la possibilità, a richiesta dei lavoratori, di ricevere i premi sotto forma di benefit detassati.

Con riferimento ai benefit la disposizione contenuta nel comma 190 della legge di stabilità interviene in merito a quelli che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente ed amplia le ipotesi che possono essere previste in sede di contrattazione, favorendo la loro erogazione in sostituzione delle retribuzioni premiali.

Le modalità applicative delle predette misure agevolative sono disciplinate dal decreto interministeriale del 25 marzo 2016, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 16 maggio 2016, e illustrate dal circolare dell’Agenzia delle Entrate del 15 giugno 2016, n. 28/E.

L’attuale normativa non riconosce più il beneficio fiscale alla “retribuzione di produttività”, ma ne limita gli effetti ai soli premi di risultato, escludendo dal regime agevolativo voci retributive quali le maggiorazioni di retribuzione o gli straordinari corrisposti a seguito di un processo di riorganizzazione del lavoro.

Pertanto, il beneficio fiscale riguarda l’ammontare complessivo del premio di risultato erogato purché, nell’arco di un periodo congruo definito nell’accordo, sia stato realizzato l’incremento di almeno uno degli obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione e che tale incremento possa essere verificato attraverso indicatori numerici definiti dalla stessa contrattazione collettiva.

Condizione per beneficiare dell’imposta sostitutiva è che i contratti collettivi aziendali e territoriali, che prevedono appunto l’erogazione di premi di risultato e di somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili di impresa siano depositati presso la Direzione territoriale del lavoro competente entro 30 giorni dalla loro sottoscrizione, unitamente alla dichiarazione di conformità di tali contratti alle disposizioni riportati nel predetto decreto interministeriale.

Per gli accordi relativi al 2015 è stata comunicata, con avviso pubblicato sul portale Cliclavoro in data 14 giugno 2016, la proroga del termine al 15 luglio 2016 (inizialmente 15 giugno 2016) per il deposito in modalità telematica dei contratti di produttività sottoscritti prima del 16 maggio 2016 (data di pubblicazione del Decreto sul sito del Ministero del lavoro).

A riguardo la presente circolare dell’Agenzia precisa che i contratti territoriali o aziendali che al 16 maggio risultino già depositati presso la Direzione territoriale del Lavoro competente, il datore di lavoro non è tenuto a depositare nuovamente il contratto applicato, ma dovrà indicare nel modulo della procedura telematica unicamente i riferimenti dell’avvenuto deposito (data e DTL in cui sia avvenuto il deposito).

E’ necessario, infine, precisare che il termine di 30 giorni previsto dal decreto si riferisce al deposito dei soli contratti, mentre la dichiarazione di conformità può essere compilata e trasmessa dal datore di lavoro anche successivamente a tale termine, a condizione che tale adempimento avvenga anteriormente al momento della attribuzione dei premi di risultato ovvero della erogazione delle somme a titolo di partecipazione agli utili di impresa (cfr. presente circolare Agenzia delle Entrate n. 28/E).