Con il decreto del Ministero Economia e Finanze del 27/10/2015, (in Gazzetta Ufficiale n. 263 del 11/11/2015), viene sancito l’esonero dell’obbligo di certificazione dei corrispettivi, per le prestazioni di servizio di telecomunicazione, teleradiodiffusione e servizi resi tramite mezzi elettronici resi a committenti che agiscono al di fuori dell’esercizio di impresa, arte o professione (commercio elettronico diretto). Tutto questo a valere sulle operazioni effettuate dal 1 gennaio 2015
Viene quindi posto l’ultimo tassello sulle nuove regole Iva relative al commercio elettronico diretto introdotte nel 2015, che ha visto impegnata la CNA fin da subito nel tentativo di ridurre e semplificare gli adempimenti a carico delle imprese.
Già nel 2014, dall’analisi dello schema di decreto legislativo riguardante la nuova disciplina Iva relativa al commercio elettronico diretto, la CNA aveva subito fatto con forza emerge che sarebbe stato un inutile aggravio per le imprese italiane dovere seguire due binari: uno per le operazioni effettuate nei confronti dei committenti privati UE e uno per i committenti privati italiani (vedi News tributaria del 30 gennaio 2015).
All’approvazione e pubblicazione del decreto legislativo che ha introdotto le nuove regole (D.Lgs 42/2015) CNA ha continuato a sostenere l’urgenza di equiparare, almeno dal punto di vista degli obblighi di certificazione, le operazioni di e-commerce diretto fatte nei confronti di privati, indipendentemente che fossero UE o italiani (vedi News tributaria 1° aprile 2015).
Ora gli sforzi fatti trovano il loro riconoscimento a valere sulle operazioni effettuate dal 1 gennaio 2015: la certificazione delle operazioni di e-commerce indiretto e di quelle di e-commerce diretto seguono regole per lo più simili e per queste ultime, l’esonero dagli obblighi di certificazione è riconosciuto sia per le operazioni effettuate verso committenti privati UE che verso committenti privati italiani.