Diviene possibile accedere alla definizione agevolata delle liti pendenti anche per i tributi locali. Si tratta di un’estensione operata dall’articolo 11, comma 1-bis del decreto n. 50/2017, introdotto in sede di conversione, che demanda a ciascun ente territoriale la possibilità di stabilire, entro il 31 agosto 2017, l’applicazione delle norme in materia di definizione agevolata delle liti a quelle in cui è parte il medesimo ente.
Altra estensione riguarda le controversie definibili comprendendo quelle il cui ricorso sia stato notificato alla controparte entro il 24 aprile 2017 e per le quali il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.
Si precisa che la definizione prevede il pagamento delle imposte dovute e degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, con l’esclusione delle sanzioni e degli interessi di mora.
Restano, inoltre, confermati il termine di presentazione della domanda di definizione fissato al 30 settembre 2017, come pure i termini e le modalità di pagamento per importi superiori a 2.000 euro (si veda Notizia 28 aprile 2017).
Le modalità di attuazione di tale disciplina saranno definite con l’emanazione di appositi provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.