Il prossimo 1° aprile scatterà l’obbligo di inviare telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati dei corrispettivi relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi erogati tramite distributori automatici.

Come anticipato con la Notizia del 9 marzo 2017, l’obbligo in oggetto non scatta per tutti, ma solo per i contribuenti che erogano beni o servizi tramite distributori automatici dotati di determinate caratteristiche tecniche, individuate con Provvedimento direttoriale n. 102807 del 30 giugno 2016, tra cui una porta di comunicazioneattiva ovvero attivabile con un intervento software” che consente di acquisire i dati del venduto mediante un dispositivo mobile atto a trasmettere gli stessi al sistema dell’Agenzia delle entrate (vedi Risoluzione n. 116/e del 2016).

Con una FAQ, le Entrate chiariscono ulteriormente che per “porta di comunicazione già attiva, ovvero attivabile con un intervento software” si intende la disponibilità dell’hardware necessario a connettere il dispositivo fisico presente nel distributore con un dispositivo esterno per il trasferimento dei dati.
Per fare qualche esempio la porta di comunicazione può essere una porta USB fisicamente collegata alla unità di elaborazione ovvero un trasmettitore wireless (per esempio bluetooth) che sia in grado di trasmettere all’esterno i dati memorizzati all’interno del dispositivo.

Se nell’apparecchiatura la “porta di comunicazione” è assente ovvero per attivarla occorre sostituire il sistema elettronico (master), la stessa non rientra nella definizione fornita dal provvedimento del 30 giugno 2016, pertanto non rientra tra quelle per cui scatto l’obbligo dal 1° aprile e, conseguentemente, non dovrà essere generato il QRCODE.

E’ vero infatti, che il QRCODE, quale codice utile a contraddistinguere le macchine che sono pronte alla memorizzazione e trasmissione del dati,  deve essere generato solamente quando la macchina è dotata di tutte le caratteristiche tecniche necessarie a tal fine.