Lo schema di decreto legislativo riguardante la nuova disciplina Iva concernente il commercio elettronico diretto, approvato dal Consiglio dei ministri in via preliminare lo scorso 24 dicembre 2015, ha superato il vaglio della Commissione finanze della Camera dei deputati il 28 gennaio 2015 (vedi atto Camera 129 allegato).
E’ bene ricordare che si tratta del decreto che ratifica la decisione della UE secondo la quale dal 1° gennaio 2015, l’Iva relativa alle cessioni di prodotti web (applicazioni per smartphone, software, e-book, filmati, ecc.) ,deve essere pagata nello stato nel quale risiede colui che scarica dalla rete il prodotto.
Dal momento che sarebbe stato impossibile sia per le imprese nazionali sia per le imprese residenti in atri stati, di aprire una posizione Iva in ogni Stato nel quale i prodotti web sono scaricati – anche perché e difficile aprioristicamente capire chi scarica i prodotti immessi sulla rete – è stato creato un regime speciale opzionale (c.d. MOSS, acronimo di “Mini One Stop Shop”), per consentire l’assolvimento degli obblighi Iva nello Stato di ogni committente senza l’apertura di una posizione Iva in ognuno di tali Stati. Aderendo al MOSS, l’assolvimento degli obblighi Iva nello Stato del committente privato avviene tramite la semplice iscrizione ad un apposito portale elettronico nel proprio Stato. Per l’Italia il portale MOSS è già attivo anche nelle more del decreto nel sito dell’Agenzia delle Entrate.
Il versamento dell’Iva relativa alle prestazioni gestite tramite il MOSS, deve essere effettuato per intero, senza possibilità di compensare tale versamento con eventuali altri crediti. Dal canto suo l’Iva afferente agli acquisti ed importazioni effettuati per creare i prodotti venduti su web, non può essere detratta dall’Iva dovuta sulla base del portale MOSS. Pertanto l’Iva relativa agli acquisti o alle importazioni può essere:
- indicata nella dichiarazione Iva “ordinaria”, se riguarda operazioni territorialmente rilevanti in Italia;
- recuperata tramite richiesta di rimborso Iva estera, se riguarda operazioni territorialmente rilevanti in Stati diversi dall’Italia.
La CNA ha seguito l’emanazione del decreto anche da prima del primo passaggio in Consiglio dei ministri, avvenuto il 24 dicembre 2014, come anche tutti i passaggi parlamentari previsti che lo porteranno alla sua approvazione finale.
In particolare oltre a segnalare l’importanza di una rapida approvazione finale, abbiamo segnalato che il decreto, così come approvato dal Governo provoca delle complicazioni alle imprese italiane, in quanto obbliga:
- a tenere due sistemi si liquidazione dell’IVA: il MOSS per le cessioni fatte in altri stati membri e gli adempimenti Iva ordinari per le cessioni fatte a consumatori Italiani;
- ad emettere fatture anche per pochi centesimi di euro per le vendite effettuate a consumatori Italiani, nonostante tutti gli acquisti siano fatti con moneta elettronica (in base allo schema di decreto l’esonero degli adempimenti per le imprese italiane c’è solamente per l’Iva che rientra nel MOSS);
Riteniamo sia stato quindi fondamentale che entrambe le questioni sopra meglio indicate siano state fatte proprie nel Parere approvato dalla Commissione finanze della camera rilasciato lo scorso 28 gennaio 2015, tramite la richiesta al Governo di valutare la possibilità di concedere alle imprese italiane la possibilità di includere nel MOSS anche le operazioni Iva rilevanti in Italia così come di esonerare le stesse imprese dall’emissione delle fatture per le cessioni effettuate in Italia.
Ora ci aspettiamo che il Governo faccia proprie entrambe le osservazioni in modo celere al fine di dare certezza alle tante imprese che cercano di farsi largo nel “nuovo mondo” del web.