Il comportamento concludente del contribuente non comporta, nel caso di omessa o tardiva opzione per il regime della cedolare secca in sede di proroga del contratto, la revoca dell’opzione già esercitata in sede di registrazione del contratto ovvero nelle annualità successive.
E’ quanto si evince dalla recente circolare 7 aprile 2017, n. 8/E dell’Agenzia delle Entrate, a commento della disposizione introdotta con il comma 24 dell’articolo 7-quater dal decreto fiscale n. 193/2016.
Pertanto il contribuente, se mantiene un comportamento coerente effettuando i relativi versamenti e dichiarando i redditi da cedolare secca nel relativo quadro della dichiarazione dei redditi, manifesta comunque la volontà di optare per il regime della cedolare secca, anche in mancanza della comunicazione della proroga del contratto di locazione.
Tale disposizione di natura procedurale si applica anche per le comunicazioni di proroga del contratto che andavano presentate prima del 3 dicembre 2016, data di entrata in vigore del predetto decreto fiscale, a condizione che si tratti di contratti di locazione per i quali in sede di registrazione del contratto ovvero nelle annualità successive sia stata già espressa l’opzione per la cedolare secca ed il contribuente abbia mantenuto un comportamento concludente con l’applicazione dello stesso regime.
Altra precisazione a commento della citata disposizione riguarda l’applicazione di una sanzione in misura fissa pari a 100 euro, per la tardiva comunicazione della proroga del contratto, ridotta a 50 euro nel caso in cui la comunicazione è presentata con un ritardo non superiore a 30 giorni.
Tale previsione si applica anche nell’ipotesi di comunicazioni omesse alla data del 3 dicembre 2016.