Anche per l’anno 2016, imprese e professionisti che hanno effettuato lavori per conto di una Pubblica amministrazione e non sono stati ancora pagati, possono utilizzare in compensazione tali crediti per saldare i debiti derivanti da cartelle esattoriali, purché le stesse siano state notificate entro il 31 dicembre 2015.
L’estensione anche all’anno 2016, disposta in legge di stabilità (Legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 129), è diventata operativa con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 161 del 12 luglio 2016) del Decreto dell’Economia e delle Finanze, redatto insieme al Ministero dello Sviluppo Economico, datato 27 giugno 2016.
Le regole per la compensazione sono quelle già adottate nel 2014, definite con il d.m. del 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2014; testo che è stato richiamato nel presente Decreto e rinnovato anche per l’anno 2016.
I crediti che possono essere utilizzati in compensazione sono quelli maturati da imprese e professionisti in relazione a somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali nei confronti delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale.
Le somme per le quali è possibile beneficiare della compensazione sono quelle iscritte a ruolo per tributi erariali (IRPEF E IRES), regionali e locali, (ADDIZIONALI IRPEF E IRES), contributi assistenziali e previdenziali, premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali (PREMI INAL), entrate spettanti all’amministrazione che ha rilasciato la certificazione, oneri accessori, imposte la cui riscossione è affidata all’agente della riscossione, connessi aggi e spese a suo favore (EQUITALIA).
La condizione, specificata nel Decreto, è che questi crediti siano «non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nonché certificati dall’amministrazione debitrice (secondo le modalità previste dal d.m. 22 maggio 2012 e 25 giugno 2012), su specifica richiesta inoltrata all’ente medesimo dall’impresa o professionista creditore. Una volta ricevuta la relativa attestazione dalla PA, il contribuente può presentare a Equitalia l’istanza per la compensazione del credito con i debiti iscritti a ruolo al fine della loro estinzione completa o solo per la parte corrispondente. La somma iscritta a ruolo deve, infatti, essere inferiore o pari al credito vantato.