L’Agenzia delle Entrate, proprio ieri sera, ha emanato la Circolare 17 gennaio 2018, n. 1, che risolve i problemi sollevati dalla CNA connessi alla riduzione dei termini per esercitare il diritto alla detrazione dell’Iva indicata nelle fatture emesse nel 2017, stabiliti dall’art. 2, c. 1 del DL n. 50/2017, conv. nella legge n. 96/2017.
Secondo questa nuova interpretazione delle disposizioni interne – fondata sulle regole dettate dalla Direttiva comunitaria IVA – l’Agenzia delle Entrate indica che qualora una fattura relativa ad una operazione effettuata nel 2017 sia stata ricevuta nel 2018, il termine per esercitare il diritto alla detrazione con la registrazione non è il 30 aprile 2018 (termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno 2017 nel quale la fattura è stata emessa), ma il 30 aprile 2019 (termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno 2018, nel quale la fattura è stata ricevuta).
Facciamo un passo indietro.
E’ bene ricordare che l’articolo 2, comma 1 del DL 50/2017, ha modificato i termini previsti per l’esercizio del diritto alla detrazione dell’Iva sugli acquisti a decorrere dalla fatture emesse dal 1° gennaio 2017. E vero, infatti, che:
- sino alle fatture emesse nel 2016, l’esercizio alla detrazione doveva essere effettuato “al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto …”;
- a decorrere dalle fatture emesse nel corso del 2017 è previsto, al contrario, che il diritto alla detrazione debba essere esercitato “…al più tardi con la dichiarazione relativa all’ anno in cui il diritto alla detrazione è sorto…”
Da subito e con forza, la CNA ebbe a sottolineare che questa anticipazione avrebbe potuto compromettere il diritto delle imprese a recuperare l’Iva sulle fatture di acquisto, perché non teneva conto che, molto spesso, le fatture relative ad acquisti effettuati sono ricevute dalle imprese a distanza di molto tempo, anche oltre al nuovo termine ultimo per esercitare il diritto alla detrazione.
Proprio partendo da queste considerazioni concrete l’Agenzia delle Entrate ha approfondito il tema, modificando parzialmente l’interpretazione fino a qui adottata per il corretto esercizio del diritto alla detrazione dell’iva. In proposito la circolare indica che alla luce dell’art. 178 della direttiva comunitaria sull’Iva (Direttiva 2006/112/CE), per l’emersione del diretto alla detrazione dell’Iva non è sufficiente l’effettuazione della operazione; a tal fine è essenziale anche il possesso della fattura (cfr Corte di Giustizia UE, sentenza 29 aprile 2004, C-152/02 – Terra Baubedarf-Handel GmbH).
Pertanto, qualora una fattura relativa ad una operazione effettuata nel 2017 viene ricevuta nel corso del 2018, il diritto alla detrazione sorge nel 2018, per cui l’esercizio alla detrazione può essere esperito nel corso del 2018 registrando la fattura nel mese o trimetre di riferimento, ovvero, “al più tardi con la dichiarazione relativa all’ anno in cui il diritto alla detrazione è sorto…” registrando la fattura dal 1° gennaio al 30 aprile 2019. In questo caso la registrazione dovrà essere effettuata in un’apposita sezione del registro IVA degli acquisti relativo a tutte le fatture ricevute nel 2018, al fine di evidenziare che l’imposta – non computata nelle liquidazioni periodiche IVA relative al 2019 – concorre alla determinazione del saldo della dichiarazione annuale IVA relativa all’anno 2018.
L’Agenzia delle Entrate nella circolare analizza, in modo esaustivo, le ricadute di questo nuovo principio generale sugli altri regimi IVA speciali legati all’esercizio del diritto alla detrazione nonché sulle altre disposizioni del decreto sull’Iva connesse sempre alla detrazione dell’Iva. Rinviando alle lettura della circolare per ulteriori dettagli, in particolare sono affrontate e risolte le questioni legate:
- alle variazioni dell’imponibile o dell’imposta ai sensi dell’articolo 26 del d.P.R. n. 633 del 1972;
- alla detrazione dell’Iva dovuta sulla base di avvisi di accertamento ai sensi dell’articolo 60, settimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972
- all’esercizio del diritto alla detrazione per le operazioni soggette al meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment)
- alla necessità di coordinare le nuove regole che interessano l’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA con l’opzione per il regime del “cash accounting” (regime Iva di cassa) di cui all’articolo 32-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83.
La circolare chiude sottolineando che, in ogni caso, qualora il soggetto passivo cessionario/committente, che non sia riuscito ad esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti documentati nonostante la nuova interpretazione estensiva, può recuperare l’imposta presentando la menzionata dichiarazione integrativa di cui all’articolo 8, comma 6-bis, del d.P.R. n. 322.