La Legge di Bilancio 2018 prevede che per le attività di enoturismo si seguano le regole fiscali di favore previste per l’agriturismo.
Infatti ai commi 502-505 dell’articolo unico, si prevede che all’attività di enoturismo si applichino le disposizioni fiscali di favore previste per l’agriturismo (art. 5 L. 413/1991), definita come:
- l‘insieme delle attività di conoscenza del vino espletate nel luogo di produzione
- le visite nei luoghi di coltura, di produzione e di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite,
- la degustazione e la commercializzazione delle produzioni vinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti,
- le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell’ambito delle cantine.
In particolare, il regime forfettario dell’Iva, previsto all’art. 5 comma 2 della L. 413/1991, si applica solo per i produttori agricoli di cui agli artt. 295 e seguenti della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28.11.2016.
Con un successivo decreto saranno definite le linee guida e gli indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità per l’esercizio dell’attività enoturistica. Attenzione: si ricorda che l’attività enoturistica è esercitata previa presentazione al comune competente della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).