E’ stato pubblicato giovedi 8 febbraio, sulla Serie Generale n. 32 il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231 recante “Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE, ai sensi dell’articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170 «Legge di delegazione europea 2015”.
Il provvedimento, frutto di un lungo e faticosissimo percorso di emanazione che inizia fin dal 2014, entrerà in vigore il 9 maggio 2018. CNA Agroalimentare ha già attivato la propria Presidenza nazionale per analizzare il documento e sottoporre ai ministeri competenti tutti i dubbi interpretativi.
Ad una prima lettura alcune delle nostre richieste sono state accolte, come l’entrata in vigore dopo 90 giorni e la riduzione delle sanzioni per le microimprese sino a un terzo. Con la pubblicazione del decreto viene abrogato il dlgs 109/1992. Come anche la pubblicazione delle sanzioni, a oltre tre anni dall’entrata in vigore ha consentito di fatto alle imprese di settore di prendere consapevolezza e conoscenza del regolamento europeo 1169/2011.
Queste le novità di rilievo:
“soggetto responsabile”:
a) l’operatore del settore alimentare (di cui all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento) con il cui nome o con la cui ragione sociale viene commercializzato il prodotto;
b) qualora tale operatore non sia stabilito nell’Unione, l’importatore che ha sede nel territorio dell’Unione;
c) l’operatore del settore alimentare il cui nome o la cui ragione sociale siano riportati in un marchio depositato o registrato.
Ulteriore novità di rilievo riguarda la disciplina sanzionatoria per la violazione delle pratiche leali di informazione (di cui all’articolo 7 del regolamento): salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 7 del regolamento sulle pratiche leali d’informazione comporta, per l’operatore del settore alimentare, l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 24.000 euro.
In sintesi, il decreto stabilisce le sanzioni relative alle violazioni degli obblighi informativi riguardanti:
- le informazioni obbligatorie sugli alimenti preimballati (artt.5-7)
- la denominazione dell’alimento (art. 8)
- l’elenco degli ingredienti (art. 9)
- i requisiti nell’indicazione degli allergeni (art. 10)
- l’indicazione quantitativa degli ingredienti e l’indicazione della quantità netta (art. 11)
- il termine minimo di conservazione, la data di scadenza e la data di congelamento (art. 12)
- il paese di origine o luogo di provenienza (art. 13)
- le dichiarazioni nutrizionali (art. 15).
Il decreto stabilisce infine ulteriori regole e sanzioni sui seguenti punti della disciplina della vendita di alimenti:
- le indicazione necessarie per identificare il lotto o partita a cui appartiene una derrata alimentare in base alla direttiva n. 2011/91/UE del 13 dicembre 2011;
- le modalità di vendita di alimenti non preimballati e, in caso di vendita tramite distributori automatici o in locali automatizzati, le indicazioni da riportare sui distributori di alimenti e su ciascun prodotto;
- le menzioni che devono essere riportate sui prodotti non destinati al consumatore;
- indicazioni obbligatorie per i prodotti non destinati al consumatore finale ed alle collettività.
Per il procedimento sanzionatorio il decreto rinvia alle norme della Legge n. 689/1981 ed individua, quale autorità competente all’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, il Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.