Semplificazione agricoltura: modificati i contributi per il CONOE
Dal 2017 i contributi dovuti al Consorzio Nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali animali esausti (CONOE), sono cambiati: è questa una delle modifiche introdotte dalla legge sull’agricoltura.
Modificati i contributi dovuti al CONOE (Consorzio Nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali animali esausti), disciplinato dal decreto legislativo 152/2006 (Norme in materia ambientale).
Lo prevede l’art. 10 della L. 154/2016 che reca disposizioni sull’agricoltura.
Come chiarito dalla norma, per assicurare la regolare prosecuzione dell’attività di raccolta e trattamento dei grassi vegetali e animali esausti nonchè garantire l’operatività del CONOE e consentire la crescita e lo sviluppo del settore, sono stati modificati i contributi dovuti dal 2017.
Si ricoda che il contributo ambientale e’:
- dovuto in occasione della prima immissione del prodotto, sfuso o confezionato, nel mercato nazionale,
- versato al CONOE con cadenza trimestrale, a decorrere, per il primo versamento, dalla fine del primo trimestre successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
- evidenziato in fattura tramite la dicitura: “Contributo ambientale sugli oli e grassi animali e vegetali per uso alimentare assolto”
In particolare dal 2017, i contributi dovuti sono i seguenti:
Bene Contributo
oli di oliva vergini e olio di oliva, in confezioni di capacità superiore a 5 litri euro 0,0102/kg
oli vegetali, diversi da quelli di cui alla lettera a), in confezioni di capacità superiore ad 1 litro euro 0,0108/kg
grassi animali e vegetali in confezioni di capacità superiore a 500 grammi euro 0,0005/kg
oli extravergini di oliva euro 0,0102/Kg