AGGIORNAMENTO LAVORI CAMERA
AULA
Nella seduta odierna, la Camera ha approvato il testo unificato delle proposte di legge in titolo recanti “Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi”.
Il provvedimento passa ora all’esame del Senato.
In sintesi:
Il provvedimento in esame prevede disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici ai fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi. La donazione è uno dei modi, assieme alla ritrasformazione e al riutilizzo, per allungarne il ciclo di vita dei prodotti.
Il recupero e la donazione delle eccedenze sono una scelta costosa in termini organizzativi ed economici per le imprese e per gli enti caritativi: ciò significa che la donazione, per crescere, deve essere semplificata e incentivata.
Il provvedimento si ricollega al principio – già fissato nella Legge di stabilità 2015- per cui per le imprese è più conveniente donare che buttare cibo. Obiettivo primario della legge quindi è quello di riordinare la materia delle cessioni ai fini di solidarietà sociale, affrontando gli aspetti che la limitano, quali la burocrazia e una normativa complessa, garantendo, allo stesso tempo, la sicurezza alimentare, il rigore e la tracciabilità.
Il provvedimento è composto di 18 articoli; in particolare:
– l’art. 1 indica la finalità che è quella di ridurre gli sprechi per ciascuna delle fasi di produzione, trasformazione, distribuzione e somministrazione di prodotti alimentari, farmaceutici.
– l’art. 2 definisce gli operatori del settore alimentare (i donatori) e amplia la platea dei soggetti cessionari (i donatari).
– l’art. 3 indica le modalità di cessione delle eccedenze alimentari ai soggetti cessionari da parte degli operatori del settore alimentare, che deve essere gratuita e destinata a favore di persone indigenti. Si prevede una gerarchia nella donazione, con priorità al consumo umano, mentre le eccedenze alimentari non idonee al consumo umano possono essere cedute per il sostegno agli animali e per altre destinazioni, come il compostaggio
– gli artt. 4 e 5 chiariscono che la cessione delle eccedenze alimentari è consentita anche oltre il termine minimo di conservazione, purché siano garantite l’integrità dell’imballaggio primario e le idonee condizioni di conservazione; è inoltre prevista l’ulteriore trasformazione delle stesse.
– l’art. 8 riconosce il lavoro svolto dal Tavolo di coordinamento in materia di distribuzione delle derrate alimentari agli indigenti in questi anni, anche grazie a fondi nazionali e comunitari. Il Tavolo riunisce associazioni caritative, rappresentanti economici, istituzioni, rappresentanti della filiera economica (tra l’altro il Tavolo prevede la presenza di tre rappresentanti di associazioni della trasformazione, anche artigianale, e dell’industria agroalimentare).
– l’art. 11 rifinanzia, con 2 milioni di euro per il 2016, il Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti e contestualmente istituisce, presso il Mipaaf, un Fondo destinato al finanziamento di progetti innovativi, che possono prevedere il coinvolgimento di volontari del servizio civile e finalizzati alla limitazione degli sprechi e all’impiego delle eccedenze, nonché per promuovere la produzione di imballaggi riutilizzabili o riciclabili.
– l’art. 15 incentiva la donazione, alle sole ONLUS che dispongano di personale sanitario, di medicinali non utilizzati correttamente conservati e non scaduti.
– l’ar. 16 vengono riportate misure di semplificazione burocratica, fiscale e tributaria; quanto attiene alla ritrasformazione, tale operazione è qualificato come permutativa, quindi esente IVA, se è relativa alle finalità sociali previste dalla ddl in esame.
– l’art. 17 concede ai Comuni la facoltà di applicare una riduzione della tariffa sui rifiuti alle utenze non domestiche relative ad attività produttive e distributive che cedano a titolo gratuito beni alimentari direttamente o indirettamente agli indigenti.
– l’art. 18, in materia di appalti nella ristorazione collettiva, inserisce tra i criteri di valutazione dell’offerta, quando il contratto è affidato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la cessione a titolo gratuito, a fini di beneficenza, delle eccedenze alimentari.