Acqua
DECRETO LEGISLATIVO 15 febbraio 2016, n. 28 Attuazione della direttiva 2013/51/EURATOM del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano. (16G00036) (GU Serie Generale n.55 del 7-3-2016) http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/03/07/16G00036/sg
Il presente decreto stabilisce i requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano. In particolare, stabilisce i principi e disciplina le modalità del controllo delle sostanze radioattive mediante parametri indicatori, nonché i relativi valori di parametro.
Il presente decreto non si applica:
a) alle acque minerali naturali riconosciute come tali (Dlgs 8 ottobre 2011, n. 176);
b) alle acque medicinali (Dlgs 24 aprile 2006, n. 219).
Quindi, per le acque confezionate in bottiglie o altri contenitori, sono fatti salvi i principi HACCP (Reg. 852/2004/UE e 882/2004/UE).
I valori di parametro random devono essere rispettati nei seguenti punti:
a) per le acque fornite attraverso una rete di distribuzione idrica nel punto in cui queste fuoriescono dai rubinetti;
b) per le acque fornite da una cisterna, nel punto in cui fuoriescono dalla cisterna;
c) per le acque confezionate in bottiglie o altri contenitori,nel punto in cui sono imbottigliate o introdotte nei contenitori;
d) per le acque utilizzate nelle imprese alimentari, nel punto in cui sono utilizzate nell’impresa.
Nei casi di cui alle lettere b), c) e d), se l’acqua introdotta nelle cisterne, confezionata in bottiglie o altri contenitori, o utilizzata nelle imprese alimentari, proviene da una rete di distribuzione idrica, il controllo della radioattività può essere considerato assolto dal controllo sulla rete di distribuzione idrica di provenienza, a condizione che i contenitori, le cisterne, i serbatoi di accumulo, le tubazioni, i raccordi, le guarnizioni, nonché tutti i materiali utilizzati con cui l’acqua entra in contatto fino ai punti in cui i valori di parametro devono essere rispettati, non incrementino i valori di concentrazione di radioattività dell’acqua proveniente dalla rete di distribuzione idrica.
In vigore dal 22/03/2016
Riferimenti: Dlgs 15 febbraio 2016, n. 28 (GU Serie Generale n.55 del 7-3-2016)