GAZZETTA UFFICIALE n. 186 del 10 agosto 2016
LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI
LEGGE 28 luglio 2016, n. 154
Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale.
(Entrata in vigore: 25/08/2016)
Sulla Gazzetta Ufficiale n.186 del 10 agosto 2016, è stata pubblicata la legge 154 del 28 luglio 2016, di conversione del Decreto Legge n. 1328-B titolato: “Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale”.
La legge porta con se numerose novità, tra cui spiccano:
- la nascita della “banca delle terre agricole”: un inventario completo della domanda/offerta dei terreni e delle aziende agricole;
- l’estensione anche agli IAP (imprenditori agricoli professionali) della prelazione agraria, precedentemente riservata solo ai coltivatori diretti del fondo;
- l’obbligatorietà della parità tra i sessi tra gli amministratori nei consorzi di tutela e conseguente aggiornamenti degli statuti;
- lo sviluppo di norme ad hoc per specifici settori( pomodoro, funghicoltura, apicoltura,…)
- la nascita del SIB, il Sistema informativo per il biologico.
Relativamente al diritto di prelazione nel trasferimento del fondo rustico è stato previsto che gli IAP:
- hanno diritto di prelazione sul fondo rustico confinante;
- non hanno diritto di prelazione sul fondo rustico che coltivano in qualità di affittuari.
La novità è rilevante perchè finora la prelazione agraria era riservata ai coltivatori diretti del fondo, mentre ora viene estesa anche all’imprenditore agricolo professionale se :
- iscritto nella previdenza agricola;
- è proprietario di terreni confinanti con i fondi in vendita;
- sui terreni in vendita non ci siano affittuari compartecipanti o coltivatori diretti;
Quindi, gli IAP possono usufrurie del diritto di prelazione soltanto sui terreni confinanti con i propri e non per quelli che coltivano direttamente in qualità di affittuari, beneficio che rimane solo per i coltivatori diretti.
Attenzione:per godere del beneficio fiscale, il possesso dei requisiti e la qualifica IAP devono essere mantenuti per i successivi 5 anni.
Relativamente all’istituzione della Banca delle terre agricole, che è disciplinata all’art. 16 della legge, tale banca, è stata istituita presso l’ISMEA, l’istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare, e nasce con l’obiettivo di:
- costituire un inventario completo della domanda e dell’offerta dei terreni e delle aziende agricole, compresi quelli disponibili per abbandono dell’attività produttiva e prepensionamenti;
- raccogliere e dare pubblicità delle informazioni necessarie sulle caratteristiche
- naturali,
- strutturali,
- infrastrutturali,
dei terreni, sulle modalità e condizioni di cessione e di acquisto degli stessi nonché sulle procedure di accesso alle agevolazioni.
La Banca è accessibile a titolo gratuito nel sito internet dell’ISMEA per tutti gli utenti registrati.
Relativamente alla nascita del SIB – l’art.7 di questa legge, titolato Disposizioni per il sostegno dell’agricoltura e dell’acquacoltura biologiche viene istituito il Sistema informativo per il biologico (SIB).
Il SIB, utilizzando l’infrastruttura del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), verrà utilizzato per gestire i procedimenti amministrativi degli operatori e degli organismi di controllo relativi allo svolgimento di:
- attività agricole con metodo biologico;
- di acquacoltura con metodo biologico.
Inoltre, sulla base dei dati forniti dal nuovo sistema SIB viene costituito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali , l’elenco pubblico degli operatori dell’agricoltura e dell’acquacoltura biologiche.
Le regioni che hanno già sviluppato e introdotto sistemi informatici propri, per la gestione dei procedimenti relativi all’agricoltura e all’acquacoltura biologiche, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, devono attivare i sistemi di cooperazione con la pubblica amministrazione necessari a garantire il flusso delle informazioni tra il SIB e i vari sistemi regionali.
La Legge 154 del 28 luglio 2016- Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale” contiene alcuni articoli riferiti esclusivamente ad alcuni settori produttivi.
In particolare il titolo IV, denominato “Disposizioni relative ai singoli settori produttivi” è suddiviso in 8 capi, ciascuno dedicato a uno specifico settore produttivo. Di seguito l’elenco completo:
- CAPO I- DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRODOTTI DERIVANTI DALLA TRASFORMAZIONE DEL POMODORO
- art. 23- Ambito di applicazione
- art. 24 – Definizione dei prodotti
- art. 25 – Requisiti dei prodotti
- art. 26 – Etichettatura e confezionamento
- art. 27- Sanzioni
- art. 28- Abrogazione
- art. 29 – Clausola di mutuo riconoscuimento
- art. 30- Disposizioni transitorie e finali del presente capo
- CAPO II- DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOSTEGNO AL SETTORE DEL RISO
- art. 31- Delega al Governo per il sostegno del settore del riso
- art. 32 – Tracciabilità del prodotto e del processo produttivo nel settore del riso
- CAPO III- DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRODUZIONE DEL BURRO
- art. 33 – Semplificazioni in materia di tenuta di registri di carico/scarico del burro
- CAPO IV- DISPOSIZIONI IN MATERIA DI APICOLTURA
- art. 34 – Disposizioni in materia di apicoltura e di prodotti apistici
- CAPO V- DISPOSIZIONI IN MATERIA DELLA BIRRA ARTIGIANALE
- art. 35- Denominazione di birra artigianale
- art.36- Filiera del luppolo
- CAPO VI- DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FUNGO CARDONCELLO E ALTRI PRODOTTI DERIVATI
- art 37- denominazione di fungo cardoncello e di altri prodotti derivati
- CAPO VII- DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FAUNA SELVATICA
- art. 38- Modifiche all’art. 7 della Legge 28 dicembre 2015, n. 221
- CAPO VIII- DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PESCA E ACQUACOLTURA
- art. 39 – Modificazioni al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura
- art. 40- Contrasto del bracconaggio ittico delle acque interne