La Commissione europea ha commissionato all’ECHA (Agenzia Europea delle Sostanze Chimiche) il compito di riesaminare il divieto di utilizzare e commerciare il piombo e suoi composti in singole parti di articoli di gioielleria. Al momento il limite di concentrazione (espressa in metallo) è uguale o superiore allo 0,05% in peso. Al termine dell’esame l’ECHA realizzerà uno studio per riesaminare questa restrizione (n.63 dell’Allegato XVII del Regolamento REACH) entro il 9 ottobre prossimo.
La revisione è relativa:
- alla possibile introduzione di un limite di migrazione (in aggiunta all’attuale limite di concentrazione pari a 0.05%)
- alla valutazione delle alternative disponibili relativamente alle attuali deroghe[1].
Al momento è in corso una call for evidences, che rimarrà aperta fino al prossimo 20 luglio.
La call ha come obiettivo quello di raccogliere informazioni sulla:
- disponibilità di alternative all’uso di piombo e suoi composti negli articoli attualmente in deroga;
- disponibilità di metodi analitici per la determinazione del tasso di migrazione del piombo dalle diverse matrici (gioielleria) coperte dalla restrizione.
L’ECHA, parallelamente alla call for evidences in corso, sta coinvolgendo alcuni Stati Membri nei quali è possibile che ci siano “nicchie di settore” per le quali la restrizione potrebbe avere un notevole impatto, inclusa la produzione di cristalli o smalti (deroghe a) e d)).
La revisione della restrizione è obbligatoria, come indicato nella nota dell’ECH.
Il MISE e il Ministero della Salute (Dott.ssa Maria Letizia Polci, ml.polci-esterno@sanita.it) possono essere contattati per informare sull’esistenza di possibili alternative, già in uso negli articoli in deroga o disponibili per la sostituzione.
In caso contrario si invita ad esprimere una propria posizione sull’eventuale restrizione e sull’impatto che avrebbero i settori interessati successivamente alla eliminazione delle deroghe citate in nota.
Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico
[1] A titolo di deroga, la restrizione non si applica a:
a) al vetro cristallo quale definito all’allegato I (categorie 1, 2, 3 e 4) della direttiva 69/493/ CEE del Consiglio;
b) alle componenti interne di orologi, inaccessibili ai consumatori;
c) alle pietre preziose e semipreziose non sintetiche o ricostituite [voce NC 7103, di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87], eccetto quelle trattate con piombo o suoi composti o miscele contenenti tali sostanze;
d) agli smalti, definiti come miscele vetrificabili risultanti dalla fusione, vetrificazione o sinterizzazione di minerali fusi ad una temperatura di almeno 500 °C.