Nuova disciplina per i compro oro: approvato il decreto legislativo

La CNA si era espressa favorevolmente ad un provvedimento sull’antiriciclaggio e che inquadrasse i “compro oro” diffusissimi sul territorio nazionale, ma ancora fuori controllo, ma ad una lettura attenta del provvedimento, si è andati ben oltre le intezioni di disciplinare un’attività non ancora censita e priva di un proprio codice ateco come quella dei compro oro. La nuova legge colpisce anche gli orafi artigiani e le piccole imprese orafe.

Ecco i punti critici che la CNA intende modificare e semplificare

  1. Iscrizione per via telematica al registro dell’OAM, un registro attualmente inesistente a pochi giorni dall’entrata in vigore del provvedimento e che l’OAM ha tempo tre mesi per avviare a un costo ancora da stabilire. 
  2. Non sono ancora stabilite le modalità tecniche di inoltro dei dati e di alimentazione del registro perchè bisogna aspettare 90 giorni il decreto.
  3. Utilizzo di un conto corrente bancario o postale dedicato in via esclusiva a queste operazioni, con un ulteriore maggiore costo per le aziende .
  4. Indicazione della quotazione dell’oro e dei metalli preziosi contenuti da rilevarsi attraverso una fonte affidabile e indipendente. 
  5. Segnalazione all’UIF delle operazioni sospette nel momento stesso in cui si sta per effettuare l’operazione.
  6. il fermo amministrativo o cautelare per le operazioni tra operatori.

 

notizia del 27 maggio 2017

Tra le principali novità approvate l’istituzione di un registro per gli operatori professionali e lotta alle attività criminali e riciclaggio – Soddisfazione della CNA

Con un comunicato stampa pubblicato sul sito del Governo di ieri sera è stato annunciato l’approvazione in via definitiva, dopo l’esame delle competenti commissioni parlamentari, del decreto legislativo che introduce una nuova disciplina per l’attività dei “compro oro”.
Le nuove disposizioni per l’esercizio dell’attività di “compro oro” sono state emanate in attuazione dell’articolo 15, comma 2, lettera l), della legge n.170 del 2016 .
Tra le novità l’istituzione di un registro degli operatori professionali per monitorare il settore dei “compro oro” e censirne stabilmente il numero e la tipologia con lo scopo di contrastare sempre più efficacemente le attività criminali e i rischi di riciclaggio riconducibili alle attività di compravendita di oro e oggetti preziosi non praticate da operatori professionali.
Il Comunicato stampa ricorda che oggi l’apertura di un esercizio di “compro oro” non è soggetta ad una regolamentazione specifica, poiché è sufficiente ottenere una licenza per il commercio di oggetti preziosi, mentre al privato che vuole vendere oggetti di valore è sufficiente esibire un documento di identità senza dover certificare la provenienza di tali oggetti. 

La nuova normativa, invece, impone ai titolari delle attività di compro oro precisi obblighi finalizzati a garantire la piena tracciabilità della compravendita e permuta di oggetti preziosi e a prevenirne l’utilizzo illecito, compreso il riciclaggio.
I principali interventi sono:
– l’istituzione di un registro degli operatori compro oro professionali per i quali il possesso della licenza di pubblica sicurezza costituisce requisito indispensabile;
– l’obbligo per gli operatori professionali in oro, diversi dalle banche, di iscrizione nel suddetto registro per lo svolgimento dell’attività;
– la previsione di specifici obblighi di identificazione del cliente e di descrizione, anche mediante documentazione fotografica, dell’oggetto prezioso scambiato;
– la piena tracciabilità delle operazioni di acquisto e vendita dell’oro. I compro oro sono obbligati a dotarsi di un conto corrente dedicato alle transazioni finanziarie eseguite in occasione di tali operazioni;
– la previsione di apposite sanzioni, con particolare riferimento all’esercizio abusivo dell’attività (ad esempio in caso di mancata iscrizione nel suddetto registro).
Accogliendo le indicazioni contenute nei pareri delle Commissioni parlamentari è stata data una definizione più puntuale all’operatore compro oro ed è stata abbassata da 1.000 a 500 euro la soglia per l’uso del contante per le attività del settore, al fine di garantire la tracciabilità delle transazioni.

Un’altra novità introdotta dal decreto riguarda l’arricchimento del set di informazioni che il compro oro è tenuto ad acquisire e conservare: l’obbligo di annotare l’eventuale cessione dell’oggetto a fonderie e la conservazione di due fotografie dell’oggetto prezioso che viene acquisito.