ANAC Linee Guida attuative nuovo codice appalti – Archeologi
Tutte le considerazioni che intendevo esporre durante la lettura dei singoli documenti si riconduconoal rispetto della Legge 110/2014 secondo cui
[…in conformità a quanto disposto dagli articoli 4 e 7 e fatte salve le competenze degli operatori delle professioni già regolamentate, gli interventi operativi di tutela, protezione e conservazione dei beni culturali nonché’ quelli relativi alla valorizzazione e alla fruizione dei beni stessi, di cui ai titoli I e II della parte seconda del presente codice, sono affidati alla responsabilità e all’attuazione, secondo le rispettive competenze, di archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, antropologi fisici, restauratori di beni culturali e collaboratori restauratori di beni culturali, esperti di diagnostica e di scienze e tecnologia applicate ai beni culturali e storici dell’arte, in possesso di adeguata formazione ed esperienza professionale]
Questo strumento legislativo pur con tutti i suoi limiti afferma che a livello della professione[1] le attività dei BBCC sono affidati ai rispettivi professionisti (cfr. nota 1).
Posto quindi quanto affermato nel documento “Direttore Lavori” ovvero che non rientrano nelle Linee gli appalti del settore BBCC e saranno oggetto di decreti specifici (Cfr. nota di Gian Oberto del 18 Aprile) sarebbe comunque opportuno affermare con forza che per quanto attiene al nostro settore si auspica che ogni aspetto in particolare quelli che coinvolgono figure apicali quali RUP, Direttore dei Lavori, Commissari di Gara, Consulenti esterni sia gestito tenendo conto della Legge 110. Per ora mi limito quindi a porvi le mie considerazioni su quanto esteso nelle linee guida con la consapevolezza che per quanto attiene al nostro settore dovremo vigilare e segnalare tempestivamente eventuali criticità.
- Nomina, ruolo e compiti del RUP
Questa figura già centrale nel precedente codice diventa ora una sorta di Deus Ex Machina che tutto può e che tutto sovrintende.
Al Cap. I comma 2 – quadro normativo viene specificato che il RUP è nominato tra i dipendenti di ruolo dell’U.O. di riferimento o tra gli altri dipendenti in servizio e questo direi che è legittimo benché nei piccoli comuni o nelle S.A. non tradizionali spesso costituisce un problema in relazione alla sua qualifica che sovente è minore rispetto a quella di colore che sovrintende.
Al Cap. II comma 1 – ulteriori requisiti di professionalità, lettera C si prevede la possibilità che l’incarico possa essere svolto da personale con titolo di geometra. Non avrei nulla da eccepire se non fosse l’ulteriore sperequazione per la quale per lo Stato ho bisogno di dottorato /specializzazione per essere DT della mia azienda di archeologia o per espletare una Valutazione Viarch ma il RUP così come un generico DT di una azienda OG fino mi pare al IV livello (immaginate quanti lavori di archeologia esistano al IV livello) può essere un geometra o se non erro figura equipollente con almeno 5 anni di esperienza[2].
Alla S.A. è data comunque facoltà di affidare “incarichi di supporto all’intera procedura” nel caso che gli appalti richiedano valutazioni o competenze altamente specialistiche. In questo caso ci sarebbe la possibilità di inserire una frase per cui per gli appalti di archeologia è necessario che il RUP affidi l’incarico di consulente/supervisore ad archeologi di cui alla Legge 110/2014
A supporto di ciò c’è il fatto che tra i compiti del RUP vi sono quelli di promuovere le idonee indagini preliminari, definire le modalità dei livelli progettuali e altri compiti impossibili da svolgere correttamente nel nostro settore senza un’esperienza specifica.
Al Cap II comma 2.4 tra i comiti del RUP in fase di esecuzione vi è quello di proporre il Direttore dei Lavori, altra figura fondamentale che nel caso degli appalti in archeologia sarebbe fondamentale fosse un archeologo.
- Il Direttore dei Lavori
Al Cap I viene segnalato come non rientrino in queste linee i lavori del settore BBCC. Ancora una volta però viene demandato a un futuro DM con cui sono stabiliti i ruoli e le competenze dei soggetti incaricati della D.L. in relazione alle specifiche caratteristiche del Bene su cui si interviene. Ancora una volta potrebbe essere utile rifarsi alla 110/2014 e ai relativi profili da attuare.
Al Cap II – Profili generali della figura del Direttore dei Lavori, comma 2, si specifica che l’art. 101 comma 2 del codice prevede per lavori complessi la possibilità di nomina di direttori operativi o ispettori di cantiere[3] costituendo un ufficio di Direzione Lavori. Anche in questo caso si potrebbe richiedere che per quanto attiene all’ambito archeologico questa possibilità scatti di default con l’affiancamento di personale archeologo.
- Commissari di Gara
Anche in questo caso faccio salvi i principi espressi precedentemente sul RUP e Direttore Lavori ovvero che in caso di appalti oltre soglia venga istituito un Albo Commissari in cui siano presenti in modalità fissa o provvisoria nominati ad hoc, degli archeologi.
Con i provvedimenti che consentono lo scorporo in lotti tuttavia ritengo che ci siano poche possibilità che lavori archeologici arrivino a tali importi; comunque sia credo non costi nulla affermare il principio legittimo che sia un archeologo a giudicare progetti relativi ad appalti di lavori archeologici.
- Procedure per l’affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria
Sostanzialmente vengono ribaditi principi che almeno in linea teorica dovevano già essere presenti nella gestione precedente, ovvero i criteri di rotazione, il contrasto alla fidelizzazione di imprese ecc. Mi sembrano poco chiari i meccanismi di identificazione delle imprese invitate a partecipare, creazioni di elenchi ecc.
Ritengo più valida per esempio il ricorso agli operatori del mercato elettronico ma il problema è che molti settori non sono attivi (es. a Piacenza per molto tempo è stato attivo solo l’ambito trasporti e cancelleria)
- OEVP
Ricordavo che nel nuovo codice si specificava che gli appalti nel settore BBCC fossero esentati dalla procedura del massimo ribasso quale fosse l’importo di gara ma non riesco a trovare il punto preciso. Peraltro al punto 2 lettera b viene specificato come sia obbligatorio esprimere l’OEPV in appalti in cui la manodopera è pari almeno al 50% dell’importo del contratto; questo renderebbe comunque ipso facto tutti gli appalti in archeologia con il criterio OEVP stante il fatto che il nostro costo è rappresentato quasi sempre dall’impiego della nostra manodopera e non da strumentazioni particolari o altro tipo di costi.
Da qui in poi si entra nel complicato sistema di valutazione dei punteggi e della tenuta in considerazione dell’aspetto qualitativo del lavoro che potrebbe potenzialmente essere molto aleatorio.
CONLUSIONI
In sostanza per quanto attiene al mondo dell’archeologia tanto il codice quanto le linee guida presentano lacune ma anche aspetti positivi. Per rimanere sulle linee guida diventa essenziale anche in ottica di riforma MiBACT essere presenti laddove si svolgeranno gli audit per la definizione dei profili ex lege 110 con il duplice obiettivo di non rimanere tagliati fuori dal nostro mestiere (da un punto di vista squisitamente commerciale) e vedere nei ruoli chiave pubblici (P.A., S.A., Soprintendenze ecc) con cui dobbiamo confrontarci, figure legate al nostro ambito e non a settori tradizionalmente ma del tutto scorrettamente, considerati affini, quali architettura, ingegneria, geometri ecc; senza nulla togliere a queste rispettive categorie ed ai lor ambiti, ovviamente.
[1]prego chi legge di andare oltre la singola parola ma di considerare l’aspetto di ricaduta che è insito nella legge: sappiamo molto bene infatti che qualora la 110/2014 che attualmente è un contenitore vuoto, venisse riempito, è fondamentale per noi partecipare al processo con cui verranno stabiliti i requisiti della professione e farci carico eventualmente di proporre una transitorietà a tutela di chi quei titoli non possiede
[2] Due aspetti differenti tesi a sottolineare la mancanza di linearità nell’approccio del Legislatore
[3] Naturalmente in caso venisse accettata una soluzione simile andrebbero trovate le giuste clausole di tutela per l’impresa esecutrice nei confronti della Direzione Scientifica ovvero le Soprintendenze al fine di evitare possibili situazioni in cui un tecnico nominato dal D.L. come archeologo di supporto tenda a mettere volutamente in difficoltà l’impresa con lo scopo di arrecare detrimento o danno in vista di lavori futuri verso potenziali concorrenti