Secondo l’art. 34 del nuovo Codice:

            1. Le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l’inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare

            2. I criteri ambientali minimi definiti dal decreto di cui al comma 1 sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95, comma 6.

Negli altri casi il medesimo obbligo si applica per gli affidamenti di qualunque importo, per almeno il 50 per cento del valore a base d’asta, relativamente alle categorie di forniture e affidamenti non connesse agli usi finali di energia e oggetto dei criteri ambientali minimi, mentre si applica per l’intero valore delle gare, relativamente alle categorie di appalto con le quali si può conseguire l’efficienza energetica negli usi finali quali:

                        a) acquisto di lampade a scarica ad alta intensità, di alimentatori elettronici e di moduli a LED per illuminazione pubblica, acquisto di apparecchi di illuminazione per illuminazione pubblica e affidamento del servizio di progettazione di impianti di illuminazione pubblica;

                        b)  … ;

                        c) servizi energetici per gli edifici, servizio di illuminazione e forza motrice, servizio di riscaldamento/raffrescamento di edifici;

                        d) affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici e per la gestione dei cantieri della pubblica amministrazione.

            3. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare può essere previsto, altresì, l’aumento progressivo della percentuale del 50 per cento del valore a base d’asta indicato al comma 2. …

Tale ultima previsione è stata attuata con altro decreto con la stessa data recante Incremento progressivo dell’applicazione dei criteri mini mi ambientali negli appalti pubblici per determinate categorie di servizi e forniture.

 

Con il Decreto del Ministro dell’ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24 maggio 2016 è stata effettuata quindi la «Determinazione dei punteggi premianti per l’andamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione degli edifici e per la gestione dei cantieri della pubblica amministrazione, e dei punteggi premianti per le forniture di articoli di arredo urbano».

 

In particolare è stato definito un incremento pari almeno al 5% del punteggio tecnico «Ai progetti che prevedono l’utilizzo di materiali o manufatti costituiti da un contenuto minimo di materiale post consumo, derivante dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi, maggiore rispetto a quanto indicato nelle corrispondenti specifiche tecniche».

Vengono poi inseriti nuovi obblighi per «Il progettista» che «deve dichiarare se tale materiale o manufatto sia o meno utilizzato al fine del raggiungimento dei valori acustici riferiti alle diverse destinazioni d’uso degli immobili oggetto di gara, e allegare, oltre a quanto previsto nella corrispondente specifica tecnica, una dichiarazione del produttore dalla quale deve risultare:

– la provenienza del materiale di recupero utilizzato, in modo tale da evidenziare se si tratta di materiale derivato da post consumo o da scarti di lavorazione o da disassemblaggio dei prodotti complessi, o loro combinazione, per quanto tecnicamente possibile;

– l’attestazione se tale manufatto o materiale sia in possesso di marcatura CE.»

Previsto un analogo incremento punteggio pari al 5% del punteggio tecnico per gli Articoli per l’arredo urbano con maggiore contenuto di materiale riciclato laddove abbiano una percentuale di tali materiali compresa tra il 60% e il 90% del peso complessivo del bene.

In tal caso «Per la verifica della conformità valgono i mezzi di prova o di presunzione di conformità previsti nella corrispondente specifica tecnica.» ma «L’offerta tecnica deve essere integrata, a corredo, con una dichiarazione del produttore dalla quale deve risultare: – la provenienza del materiale di recupero utilizzato, in modo tale da evidenziare se si tratta di materiale derivato da post consumo o da scarti di lavorazione o da disassemblaggio dei prodotti complessi, loro combinazione, per quanto tecnicamente possibile; – l’attestazione se tale manufatto o materiale sia in possesso di marcatura CE.»