Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la regione Siciliana, con una recente ordinanza (20 novembre 2018, n. 772), ha deciso di rimettere all’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato due questioni ampiamente discusse dopo l’approvazione del nuovo Codice:
1) se, per le gare bandite nella vigenza del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, la mancata indicazione separata del costo della manodopera (e degli oneri di sicurezza) determini immediatamente e incondizionatamente l’esclusione del concorrente, senza possibilità di soccorso istruttorio, anche quando non è in discussione l’adempimento da parte del concorrente degli obblighi di sicurezza, né il computo dei relativi costi e oneri nella formulazione dell’offerta, né vengono in rilievo profili di anomalia dell’offerta, ma si contesta soltanto che l’offerta non specifica la quota di prezzo corrispondente ai predetti costi oneri;
2) se, ai fini della eventuale operatività del soccorso istruttorio, assuma rilevanza la circostanza che la lex specialis taccia sull’onere d’indicazione del costo della manodopera e degli oneri di sicurezza, ovvero richiami espressamente l’obbligo di dichiarare il costo della manodopera e gli oneri di sicurezza.