Con la sentenza n.507/2016 depositata l’8 febbraio, la sesta sezione del Consiglio di Stato aderisce all’indirizzo giurisprudenziale secondo cui “la nozione di “volume tecnico”, non computabile nella volumetria, “corrisponde a un’opera priva di qualsivoglia autonomia funzionale, anche solo potenziale, perché è destinata a solo contenere, senza possibilità di alternative e comunque per una consistenza volumetrica del tutto contenuta, impianti serventi di una costruzione principale per essenziali esigenze tecnico-funzionali della medesima”.
Trattasi di “impianti necessari per l’utilizzo dell’abitazione che non possono essere in alcun modo ubicati all’interno di questa, come possono essere – e sempre in difetto dell’alternativa – quelli connessi alla condotta idrica, termica o all’ascensore e simili, i quali si risolvono in semplici interventi di trasformazione senza generare aumento alcuno di carico territoriale o di impatto visivo” (cfr., da ultimo, Cons. Stato, sez. VI, 1 dicembre 2014, n. 5932).