Nel Nuovo Codice Appalti (approvato dal Consiglio dei Ministri ed inviato alle Camere per il parere consultivo) l’adozione del BIM sarà facoltativa e all’inizio riguarderà solo opere e servizi di progettazione di importo superiore alle soglie comunitarie.
Il Consiglio dei Ministri ha approvato lo scorso 3 marzo il nuovo Codice Appalti. Come spiegato in Conferenza Stampa dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Graziano Delrio: la qualità del progetto, delle imprese, delle Stazioni appaltanti e delle gare è diventata la parola chiave della riforma di tutto il settore dei contratti pubblici.
In primo piano anche l’adozione del BIM che, ha spiegato Delrio, oltre alla qualità dei progetti garantirà un abbattimento dei costi per la realizzazione delle opere pari al 20% o 30%. In un primo momento l’adozione sarà facoltativa e non obbligatoria. Entro sei mesi dopo l’entrata in vigore del nuovo Codice Appalti, le Stazioni Appaltanti potranno chiedere l’uso del BIM per le nuove opere e i servizi di progettazione di importo superiore alle soglie comunitarie (5.225.000 euro per i lavori, 135.000 euro per i servizi e i concorsi di progettazione aggiudicati dalle amministrazioni governative, 209.000 euro per i servizi e i concorsi di progettazione aggiudicati dalle altre amministrazioni). Successivamente, si valuterà una tempistica graduale per l’uso obbligatorio del BIM in base alla tipologia delle opere e dei servizi da affidare e al loro importo.
“Le opere si faranno con tempi e costi giusti”, ha annunciato Delrio. Per questo, in base al nuovo Codice, non potranno essere messi in gara progetti preliminari, senza le indagini geologiche preliminari, “perché altrimenti dopo un mese sarebbero già necessarie delle varianti”. Per lo stesso obiettivo di contenimento dei tempi e dei costi, si valuterà la qualità delle imprese che, afferma Delrio “dovranno essere fatte più di ingegneri e meno di avvocati”. Anche le Stazioni Appaltanti dovranno qualificarsi. Ciò significa che “gli enti pubblici dovranno fare bandi di qualità e proporzionati alle loro capacità”. Per chiudere il cerchio della qualità, le opere non saranno più appaltate secondo il criterio del massimo ribasso, ma secondo quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Verrà poi superata la Legge Obiettivo, strumento rivelatosi fallimentare. Si passerà ad una serie di procedure normali in cui le opere da realizzare saranno scelte per la loro utilità e inserite negli strumenti di programmazione, che assegneranno loro un tempo prestabilito per il completamento e un finanziamento certo. Le uniche deroghe al codice saranno ammesse in caso di urgenza e pericolo per la pubblica incolumità, condizioni che renderanno possibile l’affidamento diretto dei lavori fino a 200 mila euro. L’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) avrà una serie di compiti aggiuntivi. Dovrà emanare le linee guida e i bandi tipo per mettere a punto una regolamentazione leggera, semplice e auto applicativa entro il 18 aprile 2016. Ci sarà inoltre una collaborazione con i Ministeri per evitare il pericolo di corruzione.
Sui maggiori compiti dell’ANAC e sulla mancata disponibilità di risorse aggiuntive nei giorni scorsi erano sorte delle polemiche, ma il Ministro Delrio ha assicurato in conferenza stampa che “si andrà incontro a questa sollecitazione e che le risorse saranno recuperate”. Le Società organismo di attestazione (SOA) opereranno dai 150 mila euro in su. Ciò significa che gli esecutori di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150 mila euro dovranno provare il possesso dei requisiti di qualificazione attraverso una attestazione rilasciata da queste società. Per semplificare le operazioni, l’ANAC individuerà dei livelli standard di controlli che le SOA devono effettuare. Il subappalto sarà generalmente libero, tranne che in alcuni casi. Sopra le soglie comunitarie bisognerà indicare una terna di subappaltatori. Nelle opere super specialistiche e ad alto contenuto tecnologico si potrà subappaltare al massimo il 30% delle lavorazioni. L’istituto del contraente generale subisce una profonda rivisitazione. Per farvi ricorso la stazione appaltante dovrà fornire un’adeguata motivazione, in base a complessità, qualità, sicurezza ed economicità dell’opera. Il contraente generale non potrà esercitare il ruolo di direttore dei lavori. Presso il MIT ci sarà un apposito albo nazionale cui devono essere obbligatoriamente iscritti i soggetti che possono ricoprire gli incarichi di direttore dei lavori e di collaudatore negli appalti pubblici aggiudicati con la formula del contraente generale. La loro nomina nelle procedure di appalto avviene mediante pubblico sorteggio da una lista di candidati indicati alle stazioni appaltanti in numero almeno triplo per ciascun ruolo. Il Ministro Delrio ha infine chiarito che nelle concessioni il rischio operativo sarà in carico ai privati e lo Stato non sarà tenuto ad intervenire in caso di difficoltà. I contenziosi saranno ridotti attraverso la promozione degli arbitrati e dell’accordo bonario. Il nuovo Codice tratta anche il partenariato pubblico privato come disciplina generale autonoma e a sé stante , quale forma di sinergia tra poteri pubblici e privati per il finanziamento, la realizzazione o la gestione di infrastrutture. Si prevede che i ricavi di gestione dell’operatore economico possano provenire dal canone riconosciuto dall’ente concedente, ma anche da altre forme di contropartita economica, come l’introito diretto della gestione del servizio ad utenza esterna. Nell’ambito del PPP rientrano gli “interventi di sussidiarietà orizzontale”, ossia la partecipazione della società civile alla cura di aree pubbliche o alla valorizzazione di aree e beni immobili inutilizzati mediante iniziative culturali, interventi di decoro urbano, di recupero e riuso con finalità di interesse generale. È disciplinato anche il “baratto amministrativo” per la realizzazione di opere di interesse della cittadinanza, con finalità sociali e culturali, a cura di gruppi di cittadini organizzati, senza oneri per l’ente.