Grazie al decreto Fare la presenza di un Durc negativo non può far revocare l’appalto all’azienda se non le fu concesso il termine di 15 giorni per regolarizzare la sua posizione: non riesce il tentativo della società concorrente, la quale tenta di far stabilire dal giudice che il vincitore della gara non aveva le carte in regola per aggiudicarsela. E’ quanto emerge dalla sentenza 781/15, pubblicata, dalla quinta sezione del Consiglio di stato.
Vizio irredimibile. Il documento unico di regolarità contributiva è rilasciato dalle casse edili, ex articolo 2 comma 2, del decreto del ministero del Lavoro del 24 ottobre 2007 sulla base di una convenzione con l’Inps e l’Inail. Prima dell’emissione o dell’annullamento del documento già rilasciato, in mancanza dei requisiti di regolarità contributiva, le autorità << invitano l’interessato a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a 15 giorni>>. Nel frattempo è entrato in vigore il decreto legge 69/2013: il requisito della regolarità contributiva deve sussistere al momento di scadenza del termine di quindici giorni assegnato dall’ente previdenziale all’impresa per mettere a posto la sua posizione. E se il termine all’azienda non viene assegnato, il Durc negativo risulta viziato in modo irrimediabile: non può dunque comportare l’esclusione dell’impresa dalla gara perché la violazione non può ritenersi accertata. Il decreto Fare, in sostanza, ha modificato la norma dell’articolo 38 del codice dei contratti pubblici laddove stabilisce che il requisito della regolarità contributiva deve sussistere alla data di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura concorsuale. E’ dunque confermata, nella specie, la sentenza del Tar: di fronte al Durc negativo riscontrato in capo all’impresa ausiliaria, la stazione appaltante ben poteva discostarsene e operare una propria valutazione sulla base delle circostanze dedotte dall’impresa aggiudicataria.
All’azienda concorrente non resta che pagare le spese di giudizio.