L’Ispettorato Nazionale del Lavoro in una recente circolare, la n. 4 dell’11 febraio 2019, fornendo indicazioni operative al personale ispettivo, ha affrontato la problematica relativa ai verbali ispettivi elaborati dai funzionari di vigilanza, in particolare approfondendo alcuni aspetti relativi alle preclusioni ad ulteriori accertamenti di natura previdenziale ed assicurativa nei confronti dei datori di lavoro.
Premesso che che le preclusioni di cui trattasi si riferiscono esclusivamente alle contestazioni contenute in “verifiche ispettive” ed operano, pertanto, solo in relazione all’attività di vigilanza, ma non pregiudicano le verifiche d’ufficio in ordine alla sussistenza dei crediti previdenziali ed alla regolarità delle posizioni assicurative, chiarisce i casi in cui gli accertamenti non possono essere oggetto di contestazioni in successive verifiche ispettive le loro risultanze:
– nel caso in cui il primo accertamento attesti regolarità della posizione del datore di lavoro in materia previdenziale e assicurativa, in relazione agli specifici aspetti esaminati, limitatamente al periodo temporale, alle posizioni esaminate e allo specifico oggetto dell’accertamento e così come indicati nel verbale di attestazione di regolarità rilasciato al soggetto ispezionato;
– ovvero laddove, a seguito dell’accertamento, il datore di lavoro ha provveduto a regolarizzare, sotto il profilo previdenziale ed assicurativo, le posizioni oggetto di accertamento, relative a tutti i periodi esaminati ed oggetto di contestazione, ma la suddetta preclusione, pertanto, non si configura nell’ipotesi in cui il datore di lavoro non abbia provveduto alla integrale regolarizzazione delle contestazioni mosse.
Inoltre, anche in caso di rilascio di attestato di regolarità o di regolarizzazione da parte del datore di lavoro, la norma esclude comunque, il realizzarsi della preclusione nei casi in cui le ulteriori verifiche ispettive siano state originate “da comportamenti omissivi o irregolari del datore di lavoro o conseguenti a denunce del lavoratore”, e il regime delle preclusioni non opera, comunque in caso di accertamenti di violazioni compiute in materie diverse da quelle previdenziali ed assicurative.