Il DURC, “essendo un certificato che attesta contestualmente la regolarità contributiva di un’impresa per quanto concerne gli adempimenti previdenziali, assicurativi e assistenziali Inps, Inail e Cassa Edile, verificati sulla base delle rispettive normative di riferimento, non può essere emesso in caso di irregolarità”.

Lo ha precisato la Commissione per gli interpelli del ministero del Lavoro nell’interpello n. 1/2016 del 21 marzo, in risposta a un quesito avanzato dal Consiglio nazionale degli ingegneri.

NON ESISTE IL DURC IRREGOLARE. Il ministero del Lavoro chiarisce che, se non può essere attestata la regolarità dei versamenti contributivi, non viene rilasciato un “DURC irregolare” non solo perché non è previsto dal sistema di cui al DM 30 gennaio 2015 che disciplina il DURC online, “ma perché, ontologicamente, il DURC è solo regolare”.

Mentre nell’ambito dei lavori privati, il committente o il responsabile dei lavori deve chiedere il DURC alle imprese e lavoratori autonomi ai fini della verifica dell’idoneità tecnico-professionale, al contrario, nell’ambito degli appalti di lavori pubblici la stazione appaltante è tenuta ad acquisire d’ufficio il DURC. Nell’ambito dei lavori privati dell’edilizia, il committente o il responsabile dei lavori non deve più trasmettere il DURC all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori.

Infine, secondo la Commissione per gli interpelli l’amministrazione concedente sospende l’efficacia del titolo abilitativo in assenza del DURC, sia nel caso di inadempienze comunicate dall’organo di vigilanza, sia nel caso di inadempienze accertate direttamente dall’amministrazione concedente stessa.