Il TAR del Veneto, sez. III, nell’allegata sentenza del 31 ottobre 2017, n. 973, affronta un tema delicato in materia di Offerta Economicamente Più Vantaggiosa.

Nell’esaminare il caso di una gara aggiudicata col sistema del c.d. “confronto a coppie” in una procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro con unico operatore, la società collocatasi al secondo posto della graduatoria ha impugnato gli atti di gara, contestando, tra le altre motivazioni, un eccesso di potere sotto il profilo del difetto dei presupposti e di motivazione, lamentando la genericità e l’indeterminatezza dei criteri, stabiliti dal disciplinare di gara, per l’attribuzione dei punteggi relativi al parametro “Qualità dei prodotti”.

La Corte rileva però che la ricorrente non ha supportato tali lamentele, ma «senza tuttavia offrire alcuna prova in ordine alla concreta lesione subita nella valutazione della propria offerta, non essendo stato presentato alcun principio di prova per dimostrare che, in mancanza della lamentata genericità, il proprio prodotto avrebbe potuto ottenere un punteggio superiore (o quello dell’aggiudicataria un punteggio inferiore), in modo tale da mutare, con ragionevole probabilità, l’esito della procedura di gara». 

Per il Tar del Veneto il disciplinare di gara aveva chiaramente indicato i criteri di aggiudicazione dell’offerta, col metodo di valutazione del cd. confronto a coppie (in cui ogni Commissario esprime un’indicazione preferenziale sulla base di una scala di valori e di coefficienti predeterminati tra un minimo ed un massimo), e tale metodo «non si presta, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale ad “una motivazione letterale, ulteriore rispetto ai singoli valori numerici esternati, essendo la motivazione dei punteggi in re ipsa” ».

Inoltre: «Il principio di autosufficienza del giudizio numerico nel metodo del confronto a coppie vale a maggior ragione nei casi in cui, come nel caso oggetto del presente giudizio, il disciplinare di gara abbia indicato chiaramente e partitamente i criteri di valutazione delle offerte, né è possibile lamentare la mancanza, nel verbale delle operazioni effettuate dalla Commissione di gara, dell’esito del confronto a coppie “con riferimento ad ognuno dei parametri di valutazione presi in considerazione dal disciplinare di gara”, essendo il metodo del confronto a coppie necessariamente complessivo e sintetico del giudizio espresso da ciascun Commissario nel raffronto relativo tra due prodotti, senza necessità (che si porrebbe in contrasto con la stessa ratio dell’utilizzo del metodo del confronto a coppie) di procedere ad una analitica motivazione in merito a ciascun criterio valutativo, relativamente a ciascun prodotto oggetto di valutazione