La Regione Lombardia ha sottoposto al parere dell’Autorità anticorruzione la possibilità di affidare direttamente ad un operatore economico la realizzazione della viabilità speciale di Segrate, c.d. “Cassanese–bis”, mediante il ricorso all’istituto previsto dall’art. 20 del d.lgs. n. 50/2016 (nuovo Codice degli appalti).

Il nuovo Codice Appalti ha introdotto, nella disciplina normativa in materia di contratti pubblici, nuovi istituti tra i quali la possibilità di realizzare opere pubbliche a cura e spese del privato, contemplata nell’art. 20 del decreto legislativo n. 50/2016, entrato in vigore il 19 aprile.

Secondo l’ANAC – Delibera n. 763 del 16 luglio 2016 – l’istituto contemplato nell’art. 20 del nuovo Codice “non può trovare applicazione nel caso in cui la convenzione stipulata tra amministrazione e privato abbia ad oggetto la realizzazione di opere pubbliche da parte di quest’ultimo in cambio del riconoscimento in suo favore di una utilità, con conseguente carattere oneroso della convenzione stessa”.

L’Autorità spiega che “il carattere oneroso della convenzione deve ritenersi sussistere in qualunque caso in cui, a fronte di una prestazione, vi sia il riconoscimento di un corrispettivo che può essere, a titolo esemplificativo, in denaro, ovvero nel riconoscimento del diritto di sfruttamento dell’opera (concessione) o ancora mediante la cessione in proprietà o in godimento di beni”. In tale caso “la convenzione ha natura contrattuale, disciplinando il rapporto tra le parti con valore vincolante, sulla base di uno scambio sinallagmatico. Simili fattispecie sono da ricondurre nella categoria dell’appalto pubblico di lavori, da ciò derivando, come necessario corollario, il rispetto delle procedure ad evidenza pubblica previste nel Codice”.