E’ del 26 marzo 2015 n.12946 la sentenza della terza corte di cassazione, relativa al trasporto occasionale di macerie.
La sentenza è conseguenza del giudizio contro un imprenditore edile, colpevole di “attività di gestione rifiuti non autorizzata ai sensi del codice ambientale (dlgs n.152/2006)”, dopo aver effettuato un trasporto di macerie. Il titolare dell’impresa ha affermato di non essere a conoscenza del vincolo di iscrizione all’albo, tanto più che la sua impresa si occupa di piccoli lavori edili ed i trasporti solo occasionali.
La sentenza, però, prevede che l’occasionalità e saltuarietà del trasporto di rifiuti non pericolosi non escluda dall’obbligo di iscrizione, ma esime dal formulario di cui all’art. 193 dlgs. n. 152 del 2006, qualora i materiali non eccedano la quantità di 30 chilogrammi o 30 litri per volta.