Le linee guida n. 4 mirano a dettagliare i principi fissati dal decreto di aprile. Il primo obiettivo, sul fronte delle rotazioni, è quello di evitare che si consolidino rapporti solo con alcune imprese: le opportunità vanno, invece, equamente ripartite tra operatori economici diversi, rispettando la concorrenza. La rotazione, secondo quanto stabilisce l’Autorità, si applica alle procedure che abbiano ad oggetto commesse identiche o analoghe e non si utilizza quando l’affidamento avvenga tramite una procedura ordinaria, nella quale cioè non ci siano limitazioni sul numero di operatori selezionati.
Negli altri casi, attraverso un regolamento interno, le stazioni appaltanti – al fine di garantire l’alternanza tra gli operatori economici – potranno indicare fasce suddivise per valore economico degli affidamenti, sulle quali applicare la rotazione. Queste fasce dovranno differenziare lavori, servizi e forniture. Il principio – che nella sostanza accoglie una richiesta storica delle imprese – è che un contratto da 10mila euro non può valere quanto un contratto da 100mila euro.
Bisognerà altresì vigilare sul rispetto di questi limiti, vietando di eluderli con comportamenti scorretti, come il frazionamento artificioso delle commesse.
Sul punto, l’Authority spiega che «al fine di evitare un artificioso frazionamento dell’appalto, volto a eludere la disciplina comunitaria, le stazioni appaltanti devono prestare attenzione alla corretta definizione del proprio fabbisogno in relazione all’oggetto degli appalti, specialmente nei casi di ripartizione in lotti, contestuali o successivi, o di ripetizione dell’affidamento nel tempo».
Detto questo, comunque, non ci sono vincoli che legano mani e piedi imprese e PA: l’affidamento o il reinvito al contraente uscente è teoricamente possibile, ma ha «carattere eccezionale» e, per questo, deve essere motivato in maniera esplicita.
L’altra novità importante, ma più legata a servizi e forniture, riguarda le verifiche sui requisiti delle imprese. Per i piccolissimi importi, entro la soglia di 20mila euro, la stazione appaltante in caso di affidamento diretto senza gara può procedere alla firma dei contratti sulla base di una semplice autocertificazione, nella quale l’operatore economico attesti il possesso dei requisiti previsti dal Codice appalti. Sopra la soglia di 20mila euro, la PA procede invece alle verifiche dei requisiti prima della firma.