Battipaglia: “Più luci che ombre nel nuovo Codice Appalti”
Non dispiace agli impiantisti della CNA il testo del decreto legislativo che, dalla prossima settimana, andrà al vaglio delle Commissioni Ambiente e Lavori pubblici di Camera e Senato per i relativi pareri.
“L’intera materia della regolamentazione della qualificazione delle imprese – sottolinea Carmine Battipaglia, Presidente Nazionale CNA Installazione Impianti – non è sostanzialmente trattata nel provvedimento, ma lasciata alle decisioni di ANAC che presumibilmente le esplicitera’ nella cosiddetta ‘soft law’ che potrebbe avere, almeno in alcune sue parti, anche cogenza di legge. Non è difficile immaginare – sottolinea Battipaglia – che vi possano essere elementi di conflitto di interessi in quanto, in questo caso, la figura del normatore-regolatore e quella del controllore sono le stesse”.
La positiva previsione che impone alle stazioni appaltanti di assegnare i lavori per lotti funzionali potrebbe inoltre essere vanificata da una discrezionalità eccessiva delle stazioni appaltanti che consente loro di assegnare anche tutti i lotti ad una unica impresa: “Sarebbe opportuno – precisa il Presidente degli impiantisti CNA – consentire questa discrezionalità solo in caso di mancanza di altre offerte”.
Senza dubbio soddisfacente, poi, è quanto disposto nell’articolo 89 (Avvalimento) al comma 11, ma nel testo ufficiale del decreto, all’art. 105 comma 5, probabilmente per un refuso viene richiamato come comma 10, che riprende quasi integralmente l’art. 37 comma 11 del Dlgs 163/06 e vieta l’avvalimento in caso di “opere per le quali sono necessari lavori e componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica quali strutture impianti e opere speciali”. La “rilevanza” è tale se il valore dell’opera supera il 15% dell’importo totale dei lavori.
In materia di subappalto, al di là di un possibile eccesso di delega rispetto al mandato parlamentare che potrebbe essere ravvisato proprio sul tema, gli impiantisti della CNA giudicano con grande favore il pagamento diretto al subappaltatore , ma la completa liberalizzazione del subappalto che il provvedimento in pratica attua potrebbe creare seri problemi in materia di qualificazione delle imprese.
Quanto disposto nel comma 5 dell’articolo 105 ed il suo collegamento con il comma 11 dell’art. 89 in parte salvaguarda la specificità degli impianti e delle opere speciali: “E’ una specificità – prosegue Battipaglia – che andrebbe però maggiormente garantita con tre ulteriori correttivi: la verifica, in sede di gara, dei requisiti di qualificazione degli appaltatori e dei subappaltatori, la definizione dell’obbligo, in mancanza dei requisiti di qualificazione, di ricorrere non già al subappalto, ma in sede di gara ai raggruppamenti temporanei di imprese aventi i necessari requisiti e soprattutto il non consentire l’utilizzo dei lavori dati in subappalto ai fini della qualificazione SOA. È poi necessario – conclude Battipaglia – uno stretto e continuo dialogo con le stazioni appaltanti per indurle a preferire l’assegnazione per lotti funzionali al ricorso al subappalto”.