L’Agenzia delle Entrate aggiunge ulteriori chiarimenti sulle novità in ambito Iva introdotte con la legge di Stabilità 2015, in particolare sui alcuni punti ancora controversi riferiti allo “split payment”.

In particolare, con la Circolare 13 aprile 2015, n. 15, l’Agenzia delle entrate, risolve ulteriori questioni segnalate dalla CNA.

In ogni caso, la circolare, come espressamente richiesto dalla CNA, indica che “resta salva la non applicazione delle sanzioni per le violazioni commesse anteriormente alla data di pubblicazione della circolare in commento (13/4/2015), stante le obiettive condizioni di incertezza ai sensi dell’art.10, c.3, della legge 212 del 2000 (Statuto del contribuente), sempre che l’imposta sia stata assolta”.

Dalla circolare emerge un’attesa semplificazione: i soggetti aderenti alla legge 398/1991 sono esclusi dall’applicazione del meccanismo dello split payment. L’applicazione dello split payment a questi soggetti, al pari di altri contribuenti che applicano regimi speciali di determinazione forfettaria della detrazione Iva (come ad esempio i soggetti che applicano il regime dell’agricoltura di cui all’art. 34 e 34 Bis del DPR 633/72), avrebbe infatti creato notevoli problemi operativi. 

Inoltre, lo split payment, non si applica alle operazioni certificate da scontrino, ricevuta fiscale e fattura semplificata emessa ai sensi dell’art.21-bis DPR 633/72. Altrimenti sarebbero state vanificate tutte le semplificazioni riconosciute dal decreto sull’iva con riferimento ad alcune particolari tipologie di cessione di beni o prestazione di servizi.

Nella circolare vengono precisate le modalità con cui eventualmente emettere note di variazione in riferimento ad operazioni soggette a split payment , e viene precisato che in caso di  nota di variazione in diminuzione relativa ad una fattura originaria emessa prima dell’entrata in vigore dello split payment, devono essere applicate le regole “ordinarie” (quindi non deve essere applicato lo split payment).

E’ confermata la non applicazione dello split payment alle operazioni assoggettate a ritenute (sia alla fonte a titolo di imposta sul reddito che a titolo di acconto di cui all’art.25 DPR 600/1973). Pertanto i lavoratori autonomi non sono mai soggetti allo split payment.  Sono, invece, purtroppo,  incluse nello split payment le operazioni per le quali la ritenuta è operata, in concreto, da un soggetto diverso (ad esempio la banca del fornitore, caso del bonus energia).

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