Con l’estensione operata dal Jobs Act, si ampliano le tutele genitoriali previste in via sperimentale per il 2015, e vengono modificate alcune norme su maternità e paternità (articoli 28 e 66 e 67 del Testo Unico).
Si tratta, commenta Paola Fava, responsabile Epasa CNA Forlì-Cesena, di un provvedimento di buon senso: “Il padre lavoratore autonomo ora può fruire dell’indennità di paternità a condizione che la madre sia lavoratrice dipendente oppure lavoratrice autonoma. Infatti l’INPS, con una recente circolare, riconosce l’estensione delle tutele in materia di paternità e maternità, al padre iscritto a una delle Gestioni INPS per i lavoratori autonomi, che si trovi ad essere l’unico genitore al verificarsi della morte o grave infermità della madre lavoratrice, o in caso di abbandono del figlio da parte della madre o affidamento esclusivo al padre. Spetta il diritto all’indennità fino alla fine del periodo, dopo il parto, che sarebbe spettato alla madre lavoratrice cioè 3 mesi, più eventuali periodi di congedo di maternità prima del parto non goduti”.
L’Istituto precisa che anche il padre lavoratore autonomo non ha l’obbligo di astensione dal lavoro nei periodi indennizzati a titolo di indennità di paternità, che il diritto è riconosciuto a domanda dell’interessato e la richiesta va presentata anche per gli eventi già verificatisi, purché entro un anno dal giorno successivo alla fine del periodo indennizzabile.
“Altro importante provvedimento – prosegue Paola Fava – è che l’indennità di maternità spettante alle lavoratrici autonome, madri adottive o affidatarie, è stata equiparata a quella delle lavoratrici dipendenti: per un periodo di 5 mesi, a prescindere dall’età del minore all’atto dell’adozione o dell’affidamento, per gli ingressi in famiglia verificatisi dal 25 giugno 2015 in poi. La lavoratrice, durante il periodo di maternità richiesto, deve risultare iscritta ad una delle Gestioni INPS dei lavoratori autonomi, in regola con i versamenti contributivi a copertura dei periodi indennizzabili. Anche in questo caso non sussiste l’obbligo di astensione dall’attività autonoma per avere l’indennità di maternità. Con il recepimento di queste normative si è riconosciuta piena legittimità ad un diritto che supera le disparità, che per troppo tempo hanno caratterizzato i lavoratore autonomi”.
I lavoratori e le lavoratrici autonome interessate, possono rivolgersi al Patronato EPASA, presente negli uffici CNA su tutto il territorio provinciale, che è disponibile, oltre che per dare le informazioni necessarie, anche per istruire le eventuali pratiche.