Spesso sono state segnalate difficoltà e criticità amministrative conseguenti alle comunicazioni di trasferimento di sede da una provincia ad un’altra da parte di imprese autorizzate all’esercizio della professione di autotrasportatore di merci c/t.
In particolare erano state segnalate difformità operative tra uffici territoriali ed iter che, nonostante si trattasse di una semplice comunicazione di variazione, determinavano anche interruzioni di continuità nel periodo intercorrente tra la comunicazione di cancellazione all’ufficio originario e l’iscrizione nel nuovo.
A tal riguardo, più volte erano stati interessati i dirigenti del MIT i quali, al fine di ovviare a tali criticità, hanno predisposto e diffuso la Circolare Prot. n°6552/Ru del 29 Marzo 2019.
Con tale nota viene chiarito, ci auspichiamo definitivamente, che il trasferimento della sede “ non necessita dell’avvio di alcun tipo di procedimento volto all’accertamento dei requisiti per l’esercizio della professione di trasportatore su strada posseduti dall’impresa” .
Nel caso in specie, si tratta di una semplice comunicazione di variazione di sede da effettuare sia all’ufficio territorialmente competente prima del trasferimento, sia a quello competente per la nuova sede .
Per tale comunicazione va utilizzata la modulistica allegata alla circolare MIT n.4/2015 – Prot. n°14875 del 24/7/2015 ed in particolare il fac-simile di cui al punto “C” del capo II: “ VARIAZIONE dei dati dell’impresa iscritta al REN e della struttura societaria” che appunto prevede la semplice comunicazione di “ VARIAZIONE DELLA SEDE LEGALE “ .
La circolare MIT del 29 Marzo 2019, chiarisce che conseguentemente al trasferimento della sede, verrà assegnato un nuovo numero di iscrizione all’Albo ma soltanto per motivi tecnici-informatici.