Congedo Covid, innalzata a 16 anni la soglia di età dei figli

Il Dl Ristori prevede che i lavoratori dipendenti possano fruire dello smart working o, in alternativa, di un congedo per assistere i figli nel caso in cui sia stata decisa  la sospensione dell’attività didattica in presenza o nell’eventualità di quarantena per i figli con età inferiore a 16 anni. È stata quindi innalzata la soglia di età del figlio, estendendo il diritto, finora previsto soltanto per genitori di figli con età non superiore ai 14 anni.

Che cosa succede in caso di quarantena dei figli o di didattica a distanza

La legge n. 126/2020 stabilisce per i genitori, lavoratori dipendenti, il diritto al lavoro agile per il periodo di quarantena disposta dall’Asl del figlio convivente con meno di sedici anni, o per sospensione dell’attività scolastica in presenza.

In alternativa, è riconosciuto il diritto alla fruizione di un congedo covid-19 retribuito al 50% per il periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di 14 anni, ma solo per il contagio avvenuto nel plesso scolastico. Tale congedo può essere richiesto anche per il periodo corrispondente alla sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio convivente di età inferiore ai 14 anni.

Le misure possono essere richieste solo da uno dei due genitori.

Nel caso di figlio con età pari a 14 anni, ma inferiore a 16 anni, il congedo consisterà in una aspettativa non retribuita, con divieto di licenziamento volto alla conservazione del posto, e senza riconoscimento di contribuzione figurativa.

Chi può averne diritto

Il lavoratore dipendente del settore privato deve possedere contestualmente i seguenti requisiti:

  • avere un rapporto di lavoro dipendente in corso;
  • essere nell’impossibilità di svolgere il lavoro in modalità agile;
  • essere convivente e avere la stessa residenza del figlio, durante tutto il periodo di fruizione del congedo;
  • la quarantena deve essere stata disposta dalla Asl a seguito di contatto nel plesso scolastico
  • il congedo può essere fruito nel periodo 9 settembre-31 dicembre 2020

L’aiuto del Patronato Epasa Itaco

Chi vuole ed è nelle condizioni di usufruire del congedo per quarantena scolastica può presentare domanda e chiedere aiuto al Patronato Epasa Itaco. Cercando la sede più vicina su www.epasa-itaco.it è possibile effettuare agevolmente la pratica con aiuto di esperti sempre a disposizione, anche on line.