Il decreto legge n. 77/2021, c.d. Semplificazioni bis, ha fatto un po’ di chiarezza sulle modalità di costituzione e modifica degli atti societari delle startup innovative costituite nella forma di Srl, dando così seguito alle richieste avanzate dalla nostra Confederazione sul punto.
Dal 2016 queste imprese potevano costituirsi in forma digitale e sostanzialmente gratuita, conformemente alla disciplina recata dal codice dell’amministrazione digitale d in alternativa alla disciplina civilistica, che prevede la più onerosa costituzione tramite atto pubblico redatto da notaio. Tuttavia, una sentenza del Consiglio di Stato, adottata a seguito di un ricorso del Consiglio nazionale del notariato, ha di fatto rideterminato l’obbligo del passaggio dal notaio per la costituzione online delle startup innovative, eliminando in tal modo un’importante semplificazione per l’avvio delle imprese innovative e producendo, al contempo, un pericoloso vulnus normativo per le startup che in questi anni hanno usufruito, legittimamente, dell’agevolazione.
La norma del decreto Semplificazioni bis introduce, fortunatamente, una sanatoria per gli atti costitutivi e gli statuti delle startup innovative costituite come Srl, redatti in modalità digitale e depositati presso il Registro delle imprese entro il 31 luglio 2021.
Le modificazioni di atto costitutivo e statuto deliberate dopo il 1° agosto 2021 possono, invece, avvenire nuovamente solo con assemblea dei soci e atto notarile, secondo le consuete procedure del codice civile. Le nuove disposizioni però fissano nella misura di 600 euro il tetto massimo al compenso del notaio per la redazione degli atti citati.
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