Nelle scorse settimane, si era diffusa molta preoccupazione in merito alla possibilità di cumulo tra gli incentivi a valere sulle risorse del Pnrr ed altri strumenti agevolativi, quali la Nuova Sabatini o il credito d’imposta per il Mezzogiorno, ma anche iniziative di carattere regionale.
Il dubbio nasceva da una restrittiva interpretazione di un passaggio contenuto in una circolare della Ragioneria dello Stato che richiamava l’obbligo di assenza del doppio finanziamento tra strumenti agevolativi diversi.
A fronte dei dubbi interpretativi, che hanno generato molta apprensione a chi aveva fatto (o era in procinto di fare) investimenti, in sostanza rallentandoli, la stessa Ragioneria ha ritenuto opportuno intervenire con un chiarimento ufficiale, attraverso una circolare alle Amministrazioni titolari di interventi di cui al Pnrr.
Nella circolare si precisa che il sostegno fornito nell’ambito delle risorse del Pnrr si aggiunge al sostegno fornito nell’ambito di altri programmi e strumenti dell’Unione, e che di conseguenza viene prevista la possibilità di cumulare all’interno di un unico progetto fonti finanziarie differenti, permanendo il vincolo che il sostegno complessivo non copra lo stesso costo.
Un esempio pratico. “Se una misura del Pnrr finanzia il 40% del valore di un bene/progetto, la quota rimanente del 60% può essere finanziata attraverso altre fonti, purché si rispettino le disposizioni di cumulo di volta in volta applicabili e, complessivamente, non si superi il 100% del relativo costo. In quest’ultimo caso, parte dei costi sarebbero infatti finanziati due volte e tale fattispecie sarebbe riconducibile all’interno del cosiddetto “doppio finanziamento”, che è sempre vietato.
La circolare precisa, altresì, che la regola vale anche per le misure del Piano Transizione 4.0, che sono tra quelle maggiormente interessate da questa disciplina.
Una buona notizia, quindi, per le imprese interessate a programmi e processi di sviluppo e di crescita potendo contare su misure agevolative complementari.